Contratti della P.A., forma scritta e indennizzo da arricchimento senza causa (Cass. civ. Sez. III n. 8849 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa e che è richiesto non solo per la conclusione, ma anche per le successive modificazioni. Non è ammissibile il perfezionamento dell’accordo sulla base di manifestazioni implicite, di comportamenti concludenti o meramente attuativi; pertanto, una prestazione resa in virtù di un rapporto negoziale nullo non genera un diritto alla differenza tariffaria. In tema di arricchimento senza giusta causa, l’indennizzo ex art. 2041 c.c. va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita, con esclusione del lucro cessante che l’impoverito avrebbe potuto trarre da un contratto valido ed efficace.
Il Fatto
Una società esercente attività termale otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un’azienda sanitaria locale per l’adeguamento delle tariffe relative a prestazioni erogate in favore di utenti, e l’azienda proponeva opposizione contestando le spettanze fatturate. La società, costituendosi, chiedeva in via subordinata la condanna della controparte a titolo di arricchimento ingiustificato. Il giudice di primo grado revocava il decreto, escludendo l’esistenza di un rapporto contrattuale e negando la riconducibilità del diritto all’art. 2041 c.c.
La Corte d’appello rigettava l’impugnazione e confermava la decisione, condannando la società alle spese. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; resisteva la struttura sanitaria con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che il diritto alle differenze tariffarie derivasse dall’Intesa e dal conseguente Accordo raggiunti in seno alla Conferenza Permanente, recepiti dalla Regione, prescindendo dalla necessità di un contratto scritto. La Corte respinge la doglianza: secondo consolidata giurisprudenza (Cass. n. 27910/2018; n. 19410/2016; n. 1606/2007), i contratti degli enti pubblici devono rivestire la forma scritta a pena di nullità, quale garanzia di identificazione del programma negoziale, di verifica della copertura finanziaria e di assoggettamento al controllo della autorità tutoria.
La Corte ribadisce che non è ammissibile il perfezionamento dell’accordo tramite volontà implicita o comportamenti concludenti (Cass. n. 22994/2015; n. 12323/2005). L’Intesa ex art. 4 della legge n. 323/2000, pur recepita dalla Regione, non è stata integrata da alcun rapporto negoziale tra la società, la Regione e l’azienda sanitaria, sicché non poteva sostituire l’assenza di contratto. Il requisito di forma scritta — si afferma (Cass. n. 8539/2011) — opera anche per le modificazioni successive, non potendo essere introdotte di mero fatto o mediante comportamenti concludenti.
Con il secondo motivo la società contestava il criterio di calcolo dell’indennizzo, sostenendo che esso dovesse comprendere anche il mancato guadagno. La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23385/2008: in caso di azione di indebito arricchimento verso la P.A. per assenza di valido contratto, l’indennità va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale, con esclusione di quanto sarebbe stato percepito a titolo di lucro cessante. Il Collegio dà continuità a tale orientamento, non offrendo il ricorso elementi per superarlo.
Il terzo motivo, articolato in via subordinata, investiva l’onere probatorio: la ricorrente sosteneva che spettasse all’azienda provare che le differenze non costituivano danno emergente. Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autonomia, ribadendosi che incombe al danneggiato provare sussistenza e consistenza del danno emergente.
Il quarto motivo denunciava la mancata compensazione delle spese per asserita soccombenza reciproca. La Corte rileva che tale nozione presuppone una pluralità di domande contrapposte o l’accoglimento parziale di un’unica domanda articolata in più capi (Cass. n. 21684/2013; Sezioni Unite n. 32061/2022). Il semplice rigetto di un’eccezione preliminare di prescrizione non integra soccombenza reciproca, restando la parte integralmente soccombente nel merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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