Amministratore di fatto e sanzioni tributarie: responsabilità solidale e schermo societario (Cass. civ. Sez. V n. 8848 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario nei confronti di società di capitali, il soggetto qualificato come amministratore di fatto è privo di legittimazione passiva rispetto all’avviso di accertamento rivolto all’ente e non è legittimato a impugnarlo, spettando la rappresentanza legale esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge e risultanti dal registro delle imprese. La responsabilità solidale per le sanzioni amministrative tributarie prevista dall’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 non opera quando il rappresentante o l’amministratore, anche di fatto, abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente come schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti commessi a proprio vantaggio: in tal caso la sanzione colpisce la persona fisica autrice dell’illecito.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento per il recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA, con sanzioni, nei confronti di una società di capitali del settore edile e, per il tramite della notifica ai due ricorrenti quali amministratori di fatto, anche a questi ultimi. L’accertamento muoveva da una complessa indagine della Guardia di finanza, conclusa con un processo verbale di constatazione, dalla quale era emerso che la società, formalmente amministrata da soggetti prestanome, era priva di beni strumentali e operava con sedi fittizie, fornendo manodopera a imprese edili con sistematiche violazioni fiscali.

I due ricorrenti hanno contestato la qualità di amministratori di fatto. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato i ricorsi riuniti e la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, affermando la legittimità dell’atto. Propongono quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 2729, 2639 e 2697 cod. civ., sostenendo l’erronea valutazione degli indizi e richiamando l’assoluzione intervenuta in sede penale per i medesimi fatti. La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché tende a rimettere in discussione l’accertamento di fatto del giudice di merito con prospettiva atomistica, esaminando solo parte degli elementi disponibili. Il ragionamento presuntivo va condotto, invece, sul rigoroso esame di ciascun fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta e globale degli stessi (Sez. Un. n. 1785 del 2018). Nella specie, alle dichiarazioni dei dipendenti si affiancavano quelle dei committenti e il ruolo meramente formale dei rappresentanti legali.

Quanto all’assoluzione penale, la Corte sottolinea che non è allegato il passaggio in giudicato e che alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari non può attribuirsi alcuna automatica autorità di cosa giudicata, stante l’autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova e dei criteri di valutazione (Cass. n. 27814 del 2020).

Il secondo motivo, relativo alla dedotta inversione dell’onere della prova, è infondato: il rilievo sulla mancanza di prove contrarie non ha costituito la ratio del giudizio, fondato sull’efficacia probatoria degli elementi forniti dall’Amministrazione, ma solo un argomento di conferma.

Sul terzo motivo, concernente la responsabilità solidale per le sanzioni ex art. 11 d.lgs. n. 472/1997, la Corte osserva che non è necessaria l’indicazione delle norme di riferimento nell’avviso, dovendo questo contenere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto. La doglianza, inoltre, contraddice la precedente posizione dei ricorrenti, che avevano riconosciuto la pretesa sanzionatoria confrontandosi con l’art. 7 del d.l. n. 269/2003.

Sul motivo relativo all’art. 112 cod. proc. civ., la Corte rileva che la questione ha trovato decisione implicita di rigetto. L’atto era indirizzato ai ricorrenti non come rappresentanti legali, ma in proprio come amministratori di fatto. Tale figura rileva solo per l’eventuale responsabilità per gli atti di gestione, non incidendo sull’individuazione del rappresentante legale; i ricorrenti sono quindi privi di legittimazione ad impugnare l’avviso rivolto alla società (Cass. n. 26702 del 2022).

Sull’ultimo motivo, la Corte esclude che l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 operi quando l’amministratore, anche di fatto, abbia agito nel proprio esclusivo interesse usando l’ente come schermo. In tal caso va ripristinata la regola generale che colpisce la persona fisica autrice dell’illecito (Cass. n. 1946 del 2023). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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