Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14406 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non è uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata. Spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. La denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo il fatto che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o assunte d’ufficio fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione. La nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., è prospettabile solo quando la motivazione manchi graficamente o sia così oscura da non lasciarsi intendere.

Il Fatto

La Corte d’appello di Campobasso, in riforma della decisione del Tribunale di Isernia, ha accertato che tra il lavoratore e la società ricorrente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal gennaio 2001, seppur regolarizzato soltanto nel giugno 2001, sino al settembre 2007.

La Corte territoriale ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive, comprensive di lavoro straordinario, e del T.F.R. per complessivi euro 33.252,22, oltre accessori. Ha fondato il convincimento sui prospetti paga e sulle deposizioni testimoniali, ritenendo provato un orario eccedente quello ordinario e mansioni corrispondenti al V livello del CCNL Metalmeccanici artigiani. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le censure, formulate come violazione o falsa applicazione di legge, come omesso esame di un fatto decisivo o come errore di percezione, mirano in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. Il giudice di merito è libero di dare prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il vizio non può consistere nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali. Esso non è inquadrabile né nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4. Quest’ultimo, per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., attribuisce rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

La Corte ha richiamato i propri precedenti: Cass. n. 27686 del 2018, Cass. Sez. Un. n. 7931 del 2013, Cass. n. 14233 del 2015, Cass. n. 26860 del 2014, nonché Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020 e Cass. n. 6774 del 2022. Ha inoltre ricordato che l’anomalia motivazionale rileva solo se risulta dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, secondo Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, e che non integra il vizio la denuncia di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una parte.

Nel caso di specie la motivazione non manca graficamente né risulta oscura. Il ricorso è dunque inammissibile; le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. e sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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