Restituzioni ex art. 389 c.p.c. e compensazione nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 7453 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di restituzione o di riduzione in pristino conseguente a cassazione, ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ., è ontologicamente distinta, per petitum e causa petendi, da quella proposta nel giudizio di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ., trovando il proprio immediato fondamento nella pronuncia della Corte che rende priva di causa l’attribuzione patrimoniale conseguita in esecuzione della sentenza cassata. I due giudizi restano però correlati: il giudice del rinvio può omettere la pronuncia restitutoria quando, con la decisione che definisce il giudizio, ricostituisca il titolo giustificativo del pagamento, condannando la medesima parte a versare un importo pari o superiore. Ne segue che la statuizione finale del giudizio di rinvio determina in via definitiva quanto debba essere effettivamente corrisposto, con conguaglio conclusivo che tiene conto anche delle somme già restituite. La regolazione del rapporto di dare e avere che disattenda tale criterio, assumendo a riferimento un importo diverso da quello pacificamente versato, integra un’anomalia motivazionale censurabile per violazione di legge, consistente in intrinseca irragionevolezza o contraddittorietà della decisione.

Il Fatto

Gli investitori hanno convenuto in giudizio la banca intermediaria lamentando l’esecuzione di un numero spropositato di operazioni in strumenti finanziari derivati, anche oltre la provvista, con sottoscrizioni falsificate, senza invio dei rendiconti e senza informazione sulle perdite. Hanno chiesto la nullità o l’annullamento del contratto e delle operazioni, con restituzione del capitale e risarcimento del danno; in subordine la risoluzione per inadempimento. La banca ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale per il saldo debitore del conto corrente; una terza parte è stata chiamata in garanzia per l’ipotesi di conferma della riconducibilità a essa delle firme apocrife.

Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria. La Corte di appello ha condannato la banca al risarcimento, quantificato nella somma corrispondente al totale dell’investimento. La Cassazione, con una precedente pronuncia, ha cassato la decisione con riguardo al quantum. In sede di rinvio la Corte territoriale ha rideterminato il danno in misura inferiore e ha condannato gli investitori a restituire alla banca la differenza tra la somma complessivamente indicata dalla banca e il nuovo importo risarcibile. La banca ricorre nuovamente per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione sul punto della restituzione spettante alla banca. Si contesta che la Corte di appello abbia omesso di spiegare per quale ragione, nella quantificazione del rapporto di dare e avere, il danno accertato dovesse detrarsi dalla somma di euro 94.887,04 e non dall’ammontare di quanto corrisposto in esecuzione della prima sentenza di appello, pari a euro 197.126,90. Il secondo mezzo prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell’avvenuto versamento della somma in favore degli investitori.

La Corte ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo, e muove dalla ricostruzione del rapporto tra azione restitutoria e giudizio di rinvio. L’art. 389 cod. proc. civ. consente di proporre le domande di restituzione o di riduzione in pristino al giudice di rinvio, ma non impone che esse siano proposte nel medesimo processo, non rinvenendosi alcun divieto a promuovere separatamente il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni.

Il Collegio distingue il giudizio sulla restitutio in integrum, avente a oggetto le domande che trovano fondamento direttamente nella pronuncia di cassazione, dal nuovo giudizio sul merito della causa, che può dar luogo a una nuova condanna di chi era risultato vittorioso in cassazione. La domanda ex art. 389 cod. proc. civ. è del tutto diversa, per petitum e causa petendi, rispetto a quella proposta nel giudizio di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ., essendo indipendente dalla fondatezza della seconda e assolvendo all’esigenza di garantire all’interessato la più rapida restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione annullata.

Le domande restano però correlate: la pronuncia di restituzione della somma corrisposta in forza di una sentenza poi cassata può essere omessa dal giudice di rinvio quando questi, con la decisione che definisce il relativo giudizio, ponga nuovamente in essere il titolo giustificativo del pagamento, condannando la medesima parte a versare un importo pari o superiore. L’elemento di interferenza si riassume nella statuizione finale del giudizio di rinvio, che determina in via definitiva quanto dovrà essere effettivamente corrisposto, con conguaglio conclusivo che tiene conto anche delle somme già restituite.

Nel caso concreto la banca aveva agito per riottenere quanto indebitamente corrisposto in esecuzione della sentenza cassata, portando in compensazione del proprio credito restitutorio quanto dovuto alla controparte per l’obbligazione risarcitoria. La Corte di appello ha però regolato il rapporto di dare e avere in modo illogico: dopo aver individuato la somma risarcibile agli investitori, ha preso in considerazione un importo non rispondente a quanto pacificamente versato in esecuzione della prima sentenza di appello, ma alla differenza tra quest’ultima somma e quella riconosciuta competere ai controricorrenti. Tale decisione si espone a censura, poiché nell’ambito dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. novellato, il sindacato di legittimità sulla motivazione verifica l’esistenza di un’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, potendo essa consistere nell’intrinseca irragionevolezza o contraddittorietà della decisione. La sentenza è dunque cassata, con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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