Notifica postale del ricorso in cassazione e mancato deposito dell’avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. V n. 9047 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna del piego al destinatario, e non con la sola spedizione. L’avviso di ricevimento previsto dall’art. 149, comma 2, cod. proc. civ. è l’unico documento idoneo a provare l’avvenuta consegna, la data e l’identità del soggetto ricevente. Ove tale avviso non sia prodotto, e l’intimato non abbia svolto attività difensiva, il ricorso è inammissibile, non essendo concedibile un termine per il deposito né ricorrendo i presupposti dell’ordine di rinnovazione di cui all’art. 291, comma 1, cod. proc. civ., previsto solo per la notificazione nulla ma materialmente avvenuta.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2009. L’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la detrazione fiscale operata per spese di riqualificazione energetica su un immobile concesso in locazione a un reparto della Guardia di Finanza.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e annullava l’atto esattivo. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione, riconoscendo il diritto alla detrazione in base alla disciplina della legge finanziaria 2007. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 345, legge n. 296 del 2006 e del relativo decreto attuativo, sostenendo che la detrazione spetta alle società commerciali solo per interventi su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa, non su immobili locati a terzi. La società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale una questione di rito che assorbe il merito. Il ricorso era stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la disciplina della legge n. 53 del 1994, richiamata dall’art. 55, comma 1, legge n. 69 del 2009. Tuttavia, all’originale del ricorso non risultava allegato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, rinvenendosi nel fascicolo solo una distinta-elenco di raccomandate con il timbro datario dell’ufficio postale ricevente.
Richiamando l’art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982 e l’art. 149, comma 2, cod. proc. civ., il Collegio ribadisce l’orientamento costante della Corte: l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare la consegna del piego, la sua data e l’identità del destinatario. La notificazione a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione, ma si perfeziona con la consegna.
Ne deriva che la mancata produzione dell’avviso determina l’inammissibilità del ricorso, in assenza di attività dell’intimato. Non è consentita la concessione di un termine per il deposito, né ricorrono i presupposti dell’ordine di rinnovazione ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ., previsto nella sola ipotesi di notificazione nulla ma materialmente avvenuta. La Corte esclude inoltre che il deposito possa essere surrogato dall’esibizione della stampa di una pagina on line delle Poste Italiane attestante la consegna, poiché solo il timbro postale apposto sull’avviso fa fede della regolarità della notificazione.
Il Collegio considera anche la nuova formulazione dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis per effetto della disciplina transitoria dell’art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022, che consente il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio. Poiché l’Amministrazione non ha depositato l’avviso entro tale termine, il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è statuito sulle spese, non avendo la parte privata svolto attività difensiva, e non si fa luogo all’attestazione del contributo unificato, trattandosi di amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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