Crediti tributari nel fallimento e improponibilità dell’impugnazione della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 9049 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel fallimento del debitore, i crediti concorsuali, compresi quelli di natura tributaria, sono sottoposti al rito dell’accertamento del passivo ai sensi degli artt. 92 e ss. L.F.. Anche quando sussistenza e misura del credito siano accertate altrove, la domanda di ammissione al passivo va proposta in sede concorsuale e spetta al giudice fallimentare stabilire se il credito sia opponibile alla massa e assistito da cause legittime di prelazione. Ne deriva che il curatore fallimentare è privo di interesse ad impugnare la cartella di pagamento per l’inosservanza del termine decadenziale, poiché l’eventuale annullamento dell’atto non impedirebbe all’amministrazione o all’agente della riscossione di insinuarsi al passivo. L’impugnazione proposta in sede tributaria è perciò improponibile, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di merito.

Il Fatto

Il Fallimento di una società di costruzioni in liquidazione impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per conto dell’Agenzia delle Entrate, all’esito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2006. Il curatore deduceva la notifica della cartella oltre il termine fissato a pena di decadenza dall’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973.

La Commissione provinciale accoglieva il ricorso con sentenza n. 6881/2014, annullando l’atto esattivo. L’appello dell’agente della riscossione veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che rilevava la notifica al curatore del 17 novembre 2011, oltre il termine stabilito dall’art. 1, comma 5-bis, lettera a), d.L. n. 106 del 2005, convertito in l. n. 156 del 2005, scaduto il 31 dicembre 2010, e riteneva estranee alla fattispecie le norme sull’interruzione del processo. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il motivo — incentrato sulla violazione degli artt. 12 e 25 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2945 c.c. e degli artt. 43 e 51 L.F. — ma lo dichiara assorbito dal rilievo officioso dell’originaria improponibilità della domanda proposta dal curatore.

Il percorso argomentativo muove dalla regola per cui i crediti concorsuali, anche tributari, sono soggetti al rito dell’accertamento del passivo. La domanda di ammissione va proposta in sede concorsuale e spetta al giudice fallimentare verificare l’opponibilità del credito alla massa e l’esistenza di cause di prelazione.

La Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui, per il buon esito dell’insinuazione di un credito tributario, non è necessaria la preventiva notificazione della cartella al curatore o al fallito in bonis (Cass. Sez. Un. n. 4126/2012, Cass. n. 14693/2017, Cass. n. 2732/2019, Cass. n. 32998/2019, Cass. n. 23809/2020, Cass. n. 6846/2021). In base all’art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario chiede sulla base del ruolo l’ammissione al passivo per conto dell’Agenzia delle entrate, senza che la notifica della cartella costituisca onere necessario: essa assolve la sola funzione di informare il curatore, la medesima svolta dal deposito della domanda di insinuazione contenente l’estratto di ruolo (Cass. n. 13087/2018, Cass. n. 3876/2015).

La Corte respinge la tesi contraria, che vorrebbe la notificazione necessaria quando il ruolo funga anche da atto di imposizione in caso di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973: la dichiarazione del contribuente esaurisce da sola la fattispecie dell’accertamento e, in caso di inadempimento, costituisce titolo per la riscossione (Cass. n. 3609/2016, Cass. n. 6846/2021). Coerentemente, l’obbligo di motivazione della cartella può essere assolto con il mero richiamo alla dichiarazione (Cass. n. 38119/2022, Cass. n. 23632/2022).

Ne consegue che il curatore non aveva alcun interesse ad impugnare la cartella sul presupposto dell’inosservanza del termine decadenziale, poiché l’eventuale annullamento non avrebbe impedito l’insinuazione al passivo del credito iscritto a ruolo. La sentenza è quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, secondo periodo, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione integrale di quelle dei due gradi di merito e condanna il fallimento a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.100 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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