Inammissibile il ricorso dell’INPS privo di soccombenza nel merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9685 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad impugnare presuppone la soccombenza, sia pure parziale, e difetta in capo alla parte che sia risultata interamente vittoriosa nel merito. La parte che non ha proposto domande riconvenzionali respinte dal giudice del merito e che ha visto rigettata la domanda avversaria è priva di interesse ad agire in sede di legittimità. L’eventuale riferimento indebito, contenuto solo nella motivazione, alla nullità di una domanda inesistente costituisce un mero refuso che non muta né amplia il contenuto della decisione, ancorato all’oggetto del contendere. La dichiarazione di nullità di una domanda, in quanto decisione in rito, a differenza del rigetto, non pregiudica una successiva azione recuperatoria.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio a seguito della cassazione di una precedente decisione resa in grado d’appello, respinse la domanda di un dipendente dell’I.N.P.S. volta ad ottenere l’accertamento del diritto al trattamento economico del dirigente. L’Istituto, pur totalmente vittorioso nel merito, ha proposto ricorso per cassazione non per dolersi dell’esito del processo, bensì per chiedere la declaratoria di nullità della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale aveva dichiarato la nullità di una «domanda restitutoria dell’Istituto», che il ricorrente assume di non avere mai proposto nei confronti del lavoratore. Quest’ultimo è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e/o nullità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Sostiene l’Istituto di non avere proposto alcuna domanda restitutoria e che la Corte territoriale, dichiarando la nullità di tale inesistente domanda, sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad impugnare in capo all’Istituto ricorrente. Questi ha visto respinta la domanda proposta dal lavoratore nei suoi confronti e non ha proposto domande riconvenzionali che siano state respinte dal giudice del merito. Manca, in definitiva, il requisito della soccombenza, sia pure parziale, che delimita il concetto di interesse ad agire nell’ambito delle impugnazioni, come affermato da costante giurisprudenza (Cass. nn. 38054/2022; 13395/2018; 8934/2013).
Il Collegio osserva che il fatto che la Corte d’Appello, verosimilmente per un mero refuso, abbia inserito solo nella motivazione un indebito riferimento alla dichiarazione di nullità di una inesistente domanda riconvenzionale dell’I.N.P.S. non muta e non amplia il contenuto della decisione, che rimane ancorato all’oggetto del contendere.
L’interesse ad impugnare non potrebbe ravvisarsi nemmeno qualora l’Istituto intendesse riservarsi una separata azione, avvalendosi del giudicato, per ottenere la restituzione di eventuali pagamenti spontanei effettuati medio tempore in favore del dipendente, circostanza peraltro non allegata dal ricorrente. La dichiarazione di nullità della domanda, in quanto decisione in rito, a differenza del rigetto, non potrebbe comunque pregiudicare una successiva azione recuperatoria (Cass. nn. 17125/2023; 896/2014; 17408/2012).
Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte non provvede sulle spese, essendo rimasta la controparte intimata. Dà inoltre atto della sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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