Etero-organizzazione e tutele del lavoro subordinato: obbligo di accertamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24858 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti di collaborazione autonoma a tempo determinato, la decisione concordata di prorogare il termine a compenso invariato non integra di per sé violazione di alcuna norma imperativa, non trovando applicazione l’art. 36 Cost., e lascia sussistente la causa negoziale di scambio fra lavoro e compenso, secondo un nuovo equilibrio economico liberamente stabilito dalle parti. Tuttavia, ove il collaboratore abbia invocato l’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 per ottenere l’estensione delle tutele proprie del rapporto subordinato, il giudice di merito è tenuto ad accertare i presupposti di fatto ai quali quella norma subordina l’estensione, non potendo omettere ogni esame della domanda. La cassazione con rinvio consegue all’omesso accertamento di tali presupposti, non a un giudizio di invalidità della proroga.
Il Fatto
Alcuni collaboratori stipulano con una società contratti di collaborazione autonoma a tempo determinato, con decorrenza dal 02.01.2017 e termine al 02.10.2017, per un compenso forfettario di euro 19.800,00 lordi, pagabile in cinque rate. Il 02.10.2017, ultimo giorno di vigenza, le parti sottoscrivono un accordo modificativo che sposta il termine al 22.12.2017 e ripartisce diversamente l’ultima rata, lasciando invariato il compenso.
I collaboratori adiscono il Tribunale di Bologna chiedendo la nullità degli accordi modificativi per contrasto con l’art. 36 Cost. o per abuso di dipendenza economica, oltre al compenso per l’attività svolta da ottobre a dicembre 2017. Il Tribunale accoglie in parte la domanda; la Corte d’Appello di Bologna, in riforma, respinge. I collaboratori ricorrono per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza di appello per avere individuato la causa contrattuale della proroga in assenza di correlata retribuzione. La Corte lo rigetta: il tempo di durata, continuità e coordinamento dell’attività ha rilievo, ma la decisione concordata di prolungarlo a compenso invariato non viola norme imperative, non applicandosi l’art. 36 Cost., e non incide sulla causa negoziale, che resta determinata in termini di scambio fra lavoro e compenso secondo un nuovo equilibrio economico convenuto tra le parti.
Il secondo motivo denuncia il mancato esame dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, che estende le tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni personali, continuative ed etero-organizzate. La Corte lo accoglie: i ricorrenti avevano invocato la norma sin dal ricorso di primo grado, per ottenere le garanzie della subordinazione, fra cui la proporzione fra compenso e tempo di lavoro. La Corte d’Appello non ha svolto alcun esame di tale domanda.
Il percorso argomentativo è lineare: il giudice di legittimità non afferma la natura subordinata del rapporto, ma rileva che il presupposto di fatto dell’applicabilità dell’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 richiede l’accertamento di merito, di cui la sentenza impugnata è priva. Ne segue la cassazione con rinvio per il necessario accertamento dei relativi presupposti.
Il terzo motivo, proposto in via subordinata e incentrato sull’abuso di dipendenza economica e sull’art. 3 legge n. 81/2017, è dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo, per il mancato verificarsi della condizione cui era subordinato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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