Progressioni economiche e servizio in ex qualifica con integrazione tabellare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9684 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento del servizio prestato in «categoria immediatamente inferiore o corrispondenti ex qualifiche» per le progressioni economiche orizzontali, la qualifica «5 + int. tab.» deve essere equiparata alla nuova categoria C. L’allegata tabella C del CCNL Comparto Regioni ed Enti locali del 31.3.1999 riconduce infatti tale qualifica alla categoria C al pari della ex 6a qualifica funzionale, a differenza delle qualifiche «5» e «5 led», ricondotte alla categoria B. Tale corrispondenza opera anche prima e a prescindere dall’equiparazione alla ex 6a qualifica disposta dall’art. 7 del CCNL con decorrenza dal 1°.1.1998. L’interpretazione del contratto collettivo decentrato integrativo non è censurabile direttamente in sede di legittimità, ma solo mediante denuncia della violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti.
Il Fatto
La controricorrente, in servizio presso un ente locale, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro per ottenere il pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dell’intero periodo compreso tra il 1°.10.1990 e il 31.7.2003 quale servizio prestato in categoria immediatamente inferiore o in corrispondenti ex qualifiche, ai fini delle progressioni economiche orizzontali. La pretesa riguardava l’attribuzione della categoria D/4 dal 1°.1.2007, della D/5 dal 1°.1.2008 e della D/6 dal 1°.1.2010.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto la domanda, escludendo che il servizio prestato nella ex 5a qualifica funzionale, con integrazione tabellare, fino al 1°.1.1998 potesse essere equiparato al servizio in categoria C. La Corte d’Appello ha accolto il gravame e ha condannato l’ente al pagamento delle differenze retributive maturate. Contro tale sentenza il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 7, comma 5, CCNL del 31.3.1999, sostenendo che l’equiparazione della 5a alla 6a qualifica funzionale, e dunque alla categoria C, decorresse solo dal 1°.1.1998, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere riconosciuta un’anzianità risalente al 1990.
La Corte ha riqualificato il vizio come violazione dei contratti collettivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo irrilevante l’errore di intestazione del motivo, e lo ha giudicato infondato. Il giudice di merito ha valorizzato il dato normativo della tabella C allegata al CCNL, che equipara la qualifica «5 + int. tab.», al pari della 6a qualifica, alla «nuova categoria C», mentre le qualifiche «5» e «5 led» sono ricondotte alla categoria B.
Pertanto, la corrispondenza tra la qualifica «5 + int. tab.» e la categoria C opera anche prima e a prescindere dall’equiparazione alla ex 6a qualifica funzionale disposta dall’art. 7 del CCNL con decorrenza dal 1°.1.1998. La Corte d’Appello ha altresì fondato la decisione sull’interpretazione del contratto collettivo decentrato integrativo comunale, la cui nota alla tabella, nel disciplinare il parametro «esperienza acquisita», richiama il servizio in categoria immediatamente inferiore o corrispondenti ex qualifiche.
Tale interpretazione non è stata specificamente censurata e, avendo ad oggetto un contratto collettivo decentrato integrativo e non un CCNL, non è direttamente censurabile in sede di legittimità, ma solo indirettamente mediante la denuncia della violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti ex artt. 1362 e ss. c.c.
Il secondo motivo, relativo alla pretesa nullità della sentenza per avere il giudice di merito valorizzato documenti tardivamente prodotti, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente non ha allegato di avere eccepito la decadenza della controparte dalla produzione documentale, né ha precisato dove e come l’avrebbe eccepita, in violazione del principio di specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La contestazione dell’efficacia probatoria dei documenti è cosa diversa dall’eccezione di decadenza. In mancanza di opposizione della controparte, la decadenza è sanata ed è legittima, anzi doverosa, l’utilizzazione dei documenti da parte del giudice del merito, che abbia anche solo implicitamente consentito la produzione tardiva nell’esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c.
Nota della Redazione
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