Ferie non godute: onere probatorio a carico del datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9993 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, al quale è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto. Grava sul datore di lavoro, e non sul lavoratore, l’onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie. La perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva può verificarsi soltanto se il datore di lavoro provi di avere invitato il lavoratore a goderne, se necessario formalmente, e di averlo avvisato, in modo accurato e in tempo utile, che in caso di mancata fruizione le ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Il meccanismo è riconducibile all’istituto della mora credendi del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un Comune, aveva proposto domanda per conseguire l’indennità sostitutiva per ferie non godute per 285 giorni, assumendo di non avere mai fruito di periodi continuativi di riposo negli anni dal 1996 al 2011 a causa dei compiti delegati in materia di anagrafe e matrimonio.
Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 61/2019, ha ritenuto provato il mancato godimento delle ferie, ma ha escluso il diritto all’indennità per difetto di prova di un diniego dell’amministrazione fondato su esigenze di servizio, rilevando che nei periodi di assenza del ricorrente le sue funzioni erano state svolte da altro personale. Di qui il ricorso per cassazione, affidato alla violazione delle regole sull’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta un duplice ordine di questioni. In via preliminare dichiara inammissibile l’atto depositato dal Comune intimato, denominato comparsa di costituzione e memorie illustrative. Nel procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto dall’art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 196/2016, il mancato deposito di un controriscorso ammissibile rende inammissibili anche le memorie della parte intimata. Divenuta regola la trattazione camerale, opera la preclusione dell’art. 370 c.p.c., con il solo parziale recupero delle difese orali quando sia fissata udienza di discussione: venuta meno tale udienza, nessuna attività difensiva è più consentita.
Nel merito il ricorso è fondato. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, essendo le ferie un diritto fondamentale e irrinunciabile, l’onere di provare l’adempimento dell’obbligo di concederle grava sul datore di lavoro. La perdita del diritto può avvenire solo se il datore provi di avere invitato il lavoratore a goderne e di averlo avvisato, in modo accurato e in tempo utile, della perdita in caso di mancata fruizione. Il meccanismo è ricondotto alla mora credendi del lavoratore.
Il Collegio sottolinea che la normativa nazionale va interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, come precisato dalla Corte di giustizia, Grande Sezione, che non consente la perdita automatica del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto.
La Corte distingue poi due ipotesi. L’indennità non spetta al lavoratore che, avendo il potere di autodeterminare le proprie ferie, non ne abbia fatto richiesta, salvo il limite delle esigenze di servizio e delle scoperture d’organico. Per contro, il dirigente privo di un potere di autodeterminazione incondizionata del proprio periodo di ferie ha diritto all’indennità sostitutiva senza dover provare necessità aziendali eccezionali e obiettive ostative alla fruizione.
La decisione impugnata non si è conformata a tali principi. La Corte territoriale, pur avendo riconosciuto il mancato godimento di periodi continuativi di ferie e la mancata dimostrazione di un potere di autodisciplina del ricorrente, ha escluso il diritto sull’assenza di prova di una richiesta di ferie e del correlato diniego. Era invece il Comune a dover provare di avere posto il lavoratore in condizione di fruirne, tanto più una volta escluso quel potere di autodeterminazione. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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