Insolvenza della società in liquidazione e debito erariale contestato (Cass. civ. Sez. I n. 33515 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fallimento, l’accertamento dello stato di insolvenza ex art. 5 l. fall. non presuppone il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l’esecutività del titolo. La ragionevole contestazione giudiziale di una parte del debito erariale, specie se ancora sub iudice, non è di per sé idonea a escludere l’insolvenza, ove la consistenza del passivo e l’incertezza dell’attivo dimostrino l’incapacità della società di assicurare l’uguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Nelle società in liquidazione l’accertamento è diretto unicamente a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano tale soddisfacimento. Non è ravvisabile motivazione apparente quando il giudice di merito espliciti, pur in modo prolisso, le ragioni in fatto e in diritto della decisione.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, decidendo sul reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da una società in liquidazione, rigettava l’impugnazione e confermava la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società, su istanza della Procura della Repubblica. La società reclamante sosteneva l’insussistenza dello stato di insolvenza, valorizzando una relazione di parte, l’esito favorevole di una parte del contenzioso tributario e un credito vantato verso una società estera.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la curatela del fallimento resisteva con controricorso. La questione giungeva così davanti alla Corte di legittimità sul tema dell’accertamento dello stato di insolvenza e dei limiti del sindacato in cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente, lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato la documentazione bancaria allegata alla relazione di parte e non si fosse confrontata con il decreto con cui lo stesso Tribunale aveva rigettato una precedente istanza di fallimento.

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo. Ha ricordato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (richiamate Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016, n. 8053 del 2014, Cass. Sez. VI n. 13977 del 2019).

Nel caso concreto la motivazione, pur prolissa, spiegava le ragioni della decisione: la prova dell’enormità del debito erariale, il carattere non definitivo del contenzioso tributario e l’incertezza sull’effettiva solvibilità del credito verso la società estera. Le censure si risolvevano pertanto in una sollecitazione a un nuovo scrutinio del fatto, inibito alla Corte di legittimità. Quanto al precedente rigetto dell’istanza di fallimento, la Corte ha osservato che quella pronuncia non fa stato né impedisce ulteriori richieste, nel caso perorate dalla parte pubblica (richiamata Cass. Sez. I n. 15806 del 2021).

Con il secondo motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 l. fall., sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato richiami giurisprudenziali riferiti all’istanza del creditore e non a quella del pubblico ministero. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha chiarito che non vi è differenza nell’esame incidentale del credito contestato a seconda del soggetto istante: il giudice prefallimentare, a fronte di ragionevole contestazione, deve procedere all’accertamento sia pur incidentale del credito (richiamate Cass. n. 5001 del 2016, Sez. I n. 27689 del 2018, Sez. I n. 4406 del 2025).

La Corte ha ribadito che l’accertamento in fatto dello squilibrio patrimoniale non è sindacabile sotto il vizio di art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (richiamate Cass. Sez. I n. 3340 del 2019, n. 24155 del 2017, n. 640 del 2019). Ha poi confermato la condanna in solido del legale rappresentante al pagamento delle spese, per l’evidente imprudenza nella proposizione dell’impugnazione ex art. 94 cod. proc. civ., e dato atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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