Riunione dei ricorsi separati contro la stessa sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 10082 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in un unico procedimento. La riunione va disposta anche quando per la trattazione dei ricorsi sia già stata fissata la medesima adunanza camerale, perché l’identità del provvedimento impugnato impone la trattazione congiunta. Il giudice di legittimità provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio, disponendo la riunione del ricorso iscritto a ruolo successivamente a quello iscritto per primo.

Il Fatto

Diciannove ricorrenti hanno impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza n. 728/2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 29 gennaio 2021. Il ricorso in esame risulta iscritto al n. 03348 R.G.

La medesima sentenza risulta impugnata anche con un secondo ricorso, iscritto al n. 12639/2021 R.G. Per la trattazione di entrambe le impugnazioni era stata fissata la stessa adunanza camerale del 25 gennaio 2024. La questione che la Corte affronta in via preliminare riguarda quindi il coordinamento dei due giudizi pendenti davanti allo stesso giudice e aventi ad oggetto lo stesso provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che i due ricorsi sono stati proposti separatamente contro la stessa sentenza. Questa identità oggettiva dell’impugnazione rende necessaria la loro trattazione unitaria, secondo il meccanismo previsto dall’art. 335 cod. proc. civ., che impone la riunione dei procedimenti.

La circostanza che per entrambi i ricorsi sia già stata fissata la medesima adunanza camerale non esonera la Corte dal disporre la riunione. La coincidenza della data di trattazione, anzi, conferma l’opportunità di una decisione congiunta, evitando il rischio di pronunce separate o contraddittorie sulla stessa sentenza impugnata.

La Corte qualifica quindi la fattispecie come ipotesi tipica di riunione necessaria e provvede con ordinanza, disponendo la riunione del ricorso iscritto al n. 03348 R.G. a quello iscritto al n. 12639/2021 R.G. La scelta del ricorso “attrattore” segue il criterio dell’iscrizione a ruolo: il giudizio instaurato per primo assorbe quello successivo.

Il provvedimento ha natura meramente processuale e non incide sul merito delle impugnazioni. La decisione sulla riunione esaurisce il contenuto dell’ordinanza, restando la trattazione delle questioni sostanziali riservata alla fase successiva del giudizio riunito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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