Fallimento impresa individuale: notifica ex art. 15 l.fall. e onere probatorio (Cass. civ. Sez. I n. 10165 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il comma 3 dell’art. 15 l.fall. configura un autonomo e autosufficiente procedimento notificatorio, le cui scansioni sono reputate ex lege idonee a contemperare i contrapposti interessi. Non residuano ipotesi in cui il ricorso e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 cod. proc. civ., nei diretti confronti del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società. L’imprenditore individuale non gode di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore collettivo. In tema di non fallibilità, l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, l.fall. costituisce eccezione alla regola della fallibilità, con conseguente onere probatorio a carico dell’imprenditore.

Il Fatto

Il ricorrente, imprenditore individuale, propone ricorso per cassazione, articolato in tre mezzi, contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento. Resiste con controricorso il creditore istante, mentre la curatela fallimentare non spiega difese.

Il ricorrente deduce, in primo luogo, la nullità della notifica del ricorso prefallimentare e del decreto di fissazione dell’udienza, sostenendo che l’ufficiale giudiziario non avrebbe cercato l’abitazione dell’imprenditore, coincidente con la sede della ditta omonima. Con il secondo mezzo contesta le affermazioni della Corte territoriale in tema di inizio dell’attività d’impresa, obbligo di tenuta delle scritture contabili dei piccoli imprenditori e prova dei requisiti dimensionali. Con il terzo censura l’omesso esame di fatti storici decisivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile in tutte le sue articolazioni. Quanto al primo mezzo, la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., perché contraria alla giurisprudenza consolidata. Il comma 3 dell’art. 15 l.fall. prevede un procedimento notificatorio autonomo: ricorso e decreto sono notificati a cura della cancelleria all’indirizzo PEC del debitore e, solo in caso di impossibilità o esito negativo, a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede risultante dal registro delle imprese, con perfezionamento, in ultima istanza, mediante deposito nella casa comunale.

La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni semplici n. 6378 del 2018 e la Corte cost. n. 146 del 2016, rilevando che la specialità e la complessità degli interessi sottesi, comuni a una pluralità di operatori economici, giustificano l’estensione del meccanismo a ogni impresa obbligata a dotarsi di indirizzo PEC. Il sistema garantisce adeguatamente il diritto di difesa, proprio in ragione del predisposto iter di ricerca.

Il secondo mezzo è inammissibile perché le affermazioni contestate non compaiono nella sentenza impugnata. La Corte territoriale non ha ritenuto che l’inizio dell’attività coincida con l’apertura della partita IVA, né ha attribuito al ricorrente la qualità di piccolo imprenditore, con conseguente difetto di autosufficienza del motivo. Quanto all’onere probatorio, l’affermazione del giudice di merito è armonica con la giurisprudenza di legittimità: i bilanci rilevanti sono quelli approvati e depositati, e in loro difetto l’imprenditore resta onerato della prova dei requisiti di non fallibilità.

Il terzo mezzo è inammissibile poiché sollecita una rivalutazione di merito degli elementi istruttori. Il motivo non identifica specifici fatti storici decisivi e controversi, ma si limita a contestare la valutazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA e della visura camerale. Spetta al giudice di merito individuare le fonti del convincimento e scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute più idonee, senza obbligo di esplicita confutazione degli elementi non accolti.

Le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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