Tariffa controlli sanitari dovuta anche dai grossisti ortofrutticoli (Cass. civ. Sez. V n. 24337 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tariffa per i controlli sanitari ufficiali su mangimi, alimenti e benessere animale, prevista dalla sezione 6 dell’allegato A al d.lgs. n. 194/2008, è dovuta anche dalle imprese che svolgono attività di mera commercializzazione all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli. La nozione di stabilimento, richiamata dal regolamento CE n. 882/2004, non coincide con quella della direttiva 89/662/CE e ricomprende ogni unità di impresa del settore alimentare, giacché i controlli ufficiali si eseguono in qualsiasi fase della produzione, trasformazione e distribuzione. La quantificazione forfetaria del prelievo, parametrata su tipologia di stabilimento, fascia produttiva e quantità commercializzata, è conforme al diritto dell’Unione e al parametro di ragionevolezza. Non sussistono i presupposti del rinvio pregiudiziale quando il giudice di ultima istanza ravvisi un acte clair.

Il Fatto

Le ricorrenti, società operanti nel settore ortofrutticolo, hanno impugnato gli inviti di pagamento notificati dall’Azienda Sanitaria Locale Toscana Centro per la tariffa sui controlli sanitari relativi all’anno 2012, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 194/2008. Esse sostenevano di non essere soggetti passivi, limitandosi a svolgere attività di commercializzazione di prodotti già lavorati e trasformati, senza produzione.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 356/2/2018, ha riformato la decisione, ritenendo che anche i grossisti rientrino tra i destinatari dei controlli in quanto parte della filiera alimentare. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, con cui si censurava la ritenuta congruità della motivazione degli atti impugnati. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorso non ha riportato né riassunto i passi motivazionali degli atti che si assumevano erroneamente interpretati. La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui il ricorrente deve trascrivere o riassumere il contenuto dell’atto amministrativo, assolvendo al duplice onere imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.

Sul piano dei principi, la Corte aggiunge che l’indicazione del responsabile del procedimento non è prescritta a pena di nullità dall’art. 7 della legge n. 212/2000, e che l’omessa indicazione della commissione tributaria competente non determina l’invalidità dell’atto ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., essendo già affrontato da un indirizzo consolidato che le ragioni dell’impugnazione non inducono a rimeditare. Richiamata l’ordinanza n. 4962 del 16.02.2023, la Corte ricostruisce il quadro normativo unionale: il regolamento CE n. 882/2004 rinvia alle definizioni del regolamento CE n. 178/2002 e alla nozione di stabilimento del regolamento CE n. 852/2004, intesa come ogni unità di impresa del settore alimentare.

Il collegamento all’allegato IV, sezione A, e quindi alla direttiva 89/662/CE, non ha valenza definitoria generale, ma serve solo a predeterminare gli ambiti dei controlli e a quantificarne gli importi minimi. L’art. 27 del regolamento n. 882/2004 consente agli Stati membri di fissare tasse forfetarie basate sui costi sostenuti, tenendo conto della situazione specifica degli stabilimenti.

Il d.lgs. n. 194/2008 collega i controlli al versamento degli importi e differenzia la tariffa per tipologia di stabilimento, prodotto commercializzato e fasce produttive in tonnellate. Da qui il principio per cui la nozione di stabilimento involge anche distributori e commercianti, e la tariffa è rispettosa del parametro unionale, restando sempre possibile al soggetto passivo contestare l’importo per il diverso atteggiarsi dei parametri nella concretezza della realtà imprenditoriale.

Infine, la Corte esclude i presupposti del rinvio pregiudiziale: esso non è esperibile automaticamente a richiesta di parte e non è dovuto quando il giudice ravvisi un acte clair. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate per il consolidarsi dell’indirizzo in corso di causa, con obbligo di versamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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