Catasto, rideterminazione rendita ex legge stabilità solo per scorporo impianti (Cass. civ. Sez. V n. 16269 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di catasto fabbricati, l’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 ha sottratto alla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, già ricompresi nel valore dei fabbricati speciali. Il successivo comma 22 attribuisce agli intestatari catastali la facoltà di presentare atti di aggiornamento, ex art. 1, comma 3, del D.M. n. 701/94, per rideterminare in riduzione la rendita degli immobili già censiti. Tale procedura è però ammessa nei soli limiti dello scorporo delle componenti impiantistiche non più oggetto di stima, non per modifiche alla distribuzione degli spazi interni né per rettificare categorie o rendite conseguenti a interventi edilizi.

Il Fatto

Una società bancaria proponeva ricorso avverso un avviso di variazione di classamento emesso ai sensi del D.M. n. 701/94, relativo a due subalterni originati da una dichiarazione Docfa di divisione degli spazi interni di un immobile di sua proprietà. Per il primo subalterno erano stati riconfermati i precedenti valori unitari; per il secondo l’Ufficio aveva assegnato la categoria D/5, con rendita catastale di Euro 25.100,00, in luogo della A/10 proposta dalla società.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 1032/2021, accoglieva l’appello erariale. La società ricorreva quindi per cassazione con due motivi, deducendo la nullità della sentenza per apparenza della motivazione e la violazione dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208 del 2015.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è disatteso. Richiamando Cass. n. 2151 del 2021 e Cass. n. 10636 del 2007, la Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia non si configura quando la decisione, pur in contrasto con la pretesa della parte, ne comporta il rigetto in assenza di specifica argomentazione. Le eccezioni sulla erroneità della rettifica dell’Ufficio devono quindi ritenersi implicitamente disattese dall’accoglimento del gravame.

Anche il secondo motivo è respinto. La Corte ricostruisce la ratio della riforma: l’art. 1, comma 21, ha innovato i criteri di stima dei fabbricati speciali, escludendo dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo legato alla destinazione produttiva, a prescindere dalla natura strutturale del manufatto e dal suo essere o meno infisso al suolo.

Il comma 22 consente agli intestatari di presentare atti di aggiornamento, con procedura Docfa, per rideterminare la rendita degli immobili già censiti secondo i nuovi criteri. La finalità è uniformare la stima degli immobili già iscritti a quella degli immobili di nuova costituzione: si tratta di una fattispecie di variazione non connessa alla realizzazione di interventi edilizi e rivolta esclusivamente allo scorporo delle componenti impiantistiche non più oggetto di stima diretta.

Nel caso concreto, la società non ha dedotto né dimostrato che nella precedente dichiarazione Docfa fossero stati indicati, ai fini della rendita, macchinari, congegni, attrezzature o impianti funzionali al processo produttivo. La variazione aveva avuto ad oggetto una diversa distribuzione dei soli spazi interni. La Commissione regionale ha quindi correttamente ritenuto legittima la rideterminazione catastale dell’Ufficio, che aveva ripristinato la rendita precedentemente accertata per assenza dei presupposti del cd. svuota impianti.

Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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