Annullamento TAR non definitivo e onere di verifica del giudice civile (Cass. civ. Sez. I n. 12014 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice civile, quando fonda la propria decisione sull’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, è tenuto a verificare se tale annullamento sia passato in giudicato. La sentenza amministrativa di primo grado, in difetto di attestazione di passaggio in giudicato, è suscettibile di essere riformata e non può essere assunta come definitiva. Il giudice che vi si adegui senza compiere tale verifica viola il principio del giudicato formale di cui all’art. 324 cod. proc. civ. e incorre in un errore in punto di diritto. La non contestazione del giudicato non equivale ad ammissione della definitività della decisione.
Il Fatto
La struttura sanitaria ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per i corrispettivi relativi alle prestazioni rese in regime di convenzione nell’anno 2007. La Asl ha proposto opposizione, facendo valere i rilievi della Commissione ispettiva permanente.
Il Tribunale ha respinto l’opposizione, ritenendo insufficiente il richiamo al verbale della Commissione, perché limitato al ricalcolo delle prestazioni operato in applicazione di una delibera di Giunta regionale modificativa delle tariffe, poi annullata dal TAR. La Corte d’appello ha confermato la decisione, osservando che la struttura aveva dimostrato che le decurtazioni derivavano dal ricalcolo tariffario conforme alla delibera annullata, cosicché volume ed effettività delle prestazioni dovevano ritenersi conformi alle fatture. La Asl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la struttura ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 111 Cost. Rileva che la sentenza di appello si fonda sull’annullamento della delibera tariffaria, disposto in un giudizio al quale essa era rimasta estranea, e che il Consiglio di Stato aveva successivamente riformato quella decisione, con ripristino della validità ed efficacia della delibera. Sostiene altresì che, in presenza di una produzione documentale priva dell’attestazione di passaggio in giudicato, il giudice avrebbe dovuto accertare la definitività della sentenza amministrativa prima di fondarvi la decisione.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il giudice di secondo grado ha impostato il ragionamento sull’onere della prova muovendo dal rilievo che la delibera tariffaria era stata annullata, senza verificare se tale annullamento fosse effettivamente definitivo. Si tratta di un errore in punto di diritto: dalla sentenza impugnata si desume che il giudice ha regolato la fattispecie come se l’annullamento dell’atto amministrativo fosse ormai definitivo, senza considerare che la sentenza amministrativa di primo grado, salvo che non sia corredata di attestazione di passaggio in giudicato, resta suscettibile di riforma.
Il giudice d’appello ha quindi fatto cattiva applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., che enuncia il principio del giudicato formale. Ha omesso di verificare se la documentazione relativa all’annullamento recasse o meno l’attestazione della definitività della sentenza del TAR. Tale verifica si impone a prescindere dal fatto che la parte avesse o meno depositato, in sede di appello, la sentenza di riforma del Consiglio di Stato.
La Corte aggiunge un ulteriore argomento: alla mera non contestazione del giudicato non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione, come affermato da Cass. n. 4803 del 2018. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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