Giurisdizione e notifica cartelle: rigetto del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 10201 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte che abbia liberamente adito il giudice tributario e sia rimasta soccombente nel merito non è legittimata a denunciare, per la prima volta in sede di legittimità, il difetto di giurisdizione di quel giudice, non essendo soccombente su tale autonomo capo della decisione. La contestazione della regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento non consente di recuperare i termini ormai decorsi per impugnare gli atti impositivi, non realizzandosi una reintegrazione nel termine. Il ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.

Il Fatto

Un agente della riscossione ha intimato alla contribuente il pagamento di somme iscritte a ruolo per omesso versamento di contributi previdenziali e di tributi erariali. La contribuente ha impugnato gli avvisi di intimazione davanti alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo che non erano state regolarmente notificate le cartelle presupposte.

Il ricorso è stato rigettato in primo grado e la decisione è stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per la parte della pretesa relativa a contributi INPS, materia estranea all’elenco dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La Corte ha osservato che la questione è stata introdotta per la prima volta in cassazione. Trova quindi applicazione il principio per cui colui che ha incardinato la causa davanti a un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso prescelto, non essendo soccombente su tale autonomo capo. Richiama, in tal senso, le Sezioni Unite n. 22439 del 2018, n. 1309 del 2017 e n. 21260 del 2016. Il motivo è così respinto.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità o inesistenza delle notifiche per difetti delle relate, invocando l’art. 148 cod. proc. civ. e gli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., oltre agli artt. 26 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 e n. 600 del 1973, sostenendo la prevalenza della copia notificata sull’originale.

Il motivo è ritenuto inammissibile e manifestamente infondato: non si confronta con la perentoria motivazione della sentenza impugnata, che ha accertato in fatto l’avvenuta notifica delle cartelle, la loro ricezione a mani della contribuente e il deposito delle relate firmate dai messi.

La Corte ha ribadito che, una volta dimostrata la notifica delle cartelle, gli asseriti vizi degli atti impositivi avrebbero dovuto essere fatti valere con la loro tempestiva impugnazione. L’impugnazione delle intimazioni non consente alcun recupero dei termini decaduti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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