Notifica tramite SIN: tempestività valutata alla consegna del plico (Cass. civ. Sez. V n. 30714 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti tributari effettuata tramite il Servizio integrato di notificazione (SIN), la tempestività della notifica deve essere valutata con riferimento al momento della consegna degli atti al SIN. Il SIN è un servizio gestito da articolazioni interne di Poste Italiane S.p.A., privo di autonomia soggettiva, sicché il principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario opera anche con riguardo alla fase di predisposizione del plico e della relata di notifica. L’attività di predisposizione del plico postale prima della presentazione al punto di accettazione non è mera attività prodromica, ma parte integrante del procedimento notificatorio.

Il Fatto

Il Comune di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso del contribuente, quale trustee di un trust, avverso un avviso di accertamento IMU 2012. Il giudice di appello aveva ritenuto l’avviso notificato oltre il termine decadenziale previsto dalla normativa, valorizzando il timbro meccanografico apposto sull’avviso di ricevimento della raccomandata, corrispondente al 10 gennaio 2018, quindi oltre il quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Il Comune deduce la violazione della disciplina tributaria, sostenendo che il file contenente la raccomandata era stato inviato alla piattaforma SIN di Poste Italiane in data 29 dicembre 2017. La contribuente resiste con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondata la doglianza. Il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario trova applicazione anche nei casi in cui l’amministrazione utilizzi il Servizio integrato di notificazione, trattandosi di servizio gestito da articolazioni interne di Poste Italiane.

Il Collegio richiama il precedente Cass. n. 23817/2023, reso in tema di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, i cui principi sono ritenuti applicabili anche alla notifica di atti tributari. Da tale pronuncia si evince che l’attività di predisposizione del plico postale e della relata di notifica, precedente alla presentazione del piego al punto di accettazione dell’operatore postale, non costituisce una mera attività prodromica, ma parte integrante del procedimento notificatorio, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 890/1982.

La Corte sottolinea che il SIN è un servizio gestito da uffici, cioè da articolazioni interne, di Poste Italiane, non un ente autonomo di cui l’amministrazione si sia avvalsa. L’assenza di autonomia soggettiva tra SIN e Poste Italiane comporta la fallacia della tesi, sostenuta dalla decisione impugnata, secondo cui sarebbe possibile operare una scissione tra attività comunque svolte dal medesimo soggetto. Unico è il soggetto che procede allo svolgimento delle attività complessive di notifica.

Ne consegue che la tempestività della notifica per il notificante va valutata con riferimento al momento della consegna degli atti al SIN, poiché è con tale consegna che viene attivato il procedimento notificatorio rimesso a Poste Italiane. La Corte richiama sul punto Cass. n. 27600 del 2018, Cass. n. 10704 del 2018 e Cass. n. 20243 del 2015. Va dunque esclusa la decadenza dell’ente locale, essendo l’attività notificatoria svolta secondo la procedura consentita.

Quanto illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non richiedendosi ulteriore accertamento di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate, essendosi l’orientamento giurisprudenziale consolidato dopo la proposizione del ricorso; la controricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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