Raddoppio dei termini per reati non tributari e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 11172 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle attività finanziarie detenute all’estero, il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, comma terzo, d.P.R. n. 600 del 1973 opera anche quando il procedimento penale abbia ad oggetto reati non tributari. Rileva, infatti, non l’effettiva presentazione della denuncia né lo svolgimento o l’esito del procedimento penale, ma la sola astratta configurabilità di una fattispecie di reato per la quale sussista l’obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. È affetta da motivazione apparente, e dunque nulla per error in procedendo, la sentenza che aderisca in modo acritico e per relationem alle argomentazioni della parte, senza rendere percepibile il fondamento della decisione. Viola inoltre il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione che dichiari la decadenza dell’ufficio per un’annualità rispetto alla quale l’eccezione non era stata sollevata.

Il Fatto

Il contribuente riceveva notifica di cinque avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. L’Agenzia delle Entrate, all’esito di accertamenti su attività finanziarie localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, riprendeva a tassazione redditi diversi e redditi di capitale, sul presupposto dell’omessa osservanza degli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 4 del d.l. n. 167/1990.

Il contribuente impugnava gli atti davanti alla C.t.p. di Milano, che rigettava i ricorsi riuniti. In appello la C.t.r. della Lombardia accoglieva il gravame e annullava gli avvisi, dichiarando la decadenza dell’ufficio dal potere accertativo per tutte le annualità e condividendo le argomentazioni del contribuente sugli effetti preclusivi dello scudo fiscale. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte rileva che la eccezione di decadenza era stata sollevata dal contribuente con riferimento ai soli anni dal 2004 al 2008 e non anche all’annualità 2009, per la quale la notifica era avvenuta il 19 novembre 2014, prima della scadenza del termine ordinario. La C.t.r. ha quindi deciso ultra petita, estendendo la declaratoria a un’annualità non investita dall’eccezione.

Anche il secondo motivo è fondato. La Corte richiama il principio, già affermato in sede di legittimità, secondo cui il termine di decadenza per il potere accertativo relativo all’omessa dichiarazione degli investimenti esteri va individuato nel termine maggiore previsto per l’accertamento del tributo, tenuto conto del raddoppio dei termini introdotto dall’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, applicabile anche ai periodi d’imposta precedenti in quanto norma di carattere procedimentale (Cass. n. 30742 del 2018; Cass. n. 29632 del 2019).

Nel caso concreto, la circostanza che il contribuente fosse imputato per fattispecie di reato diverse da quelle del d.lgs. n. 74 del 2000 non esclude l’applicabilità del regime del raddoppio. Il testo dell’art. 43, comma terzo, d.P.R. n. 600 del 1973 va letto in chiave estensiva: non occorre la presenza di reati tributari, ma è sufficiente l’astratta configurabilità di violazioni suscettibili di comportare un obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc. pen. per reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000. La C.t.r. ha dunque disatteso i principi della giurisprudenza maggioritaria di legittimità.

Il terzo motivo è parimenti fondato. La C.t.r. si è limitata a condividere le argomentazioni del contribuente sugli effetti preclusivi dello scudo fiscale, senza indicare gli elementi posti a fondamento della conclusione. Richiamando le Sezioni Unite n. 26127 del 2016, la Corte ricorda che la motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla. Nel caso di specie manca una ratio decidendi chiaramente intellegibile, con violazione della soglia del minimo costituzionale ex art. 111, comma sesto, Cost.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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