Prescrizione rilevabile d’ufficio e divieto di nuove domande in appello (Cass. civ. Sez. II n. 11175 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione integra un’eccezione in senso stretto, che può essere rilevata soltanto ad istanza di parte ai sensi dell’art. 2938 c.c. Il giudice non può dichiarare d’ufficio la prescrizione del diritto di azione, nemmeno quando il fatto estintivo sia desumibile dagli atti. La domanda di accertamento della nullità negoziale proposta per la prima volta in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, c.p.c., salvo conversione in eccezione di nullità o rilievo officioso, sempre che il vizio emerga da elementi liquidi ritualmente acquisiti. Il mancato rilievo ufficioso va censurato in cassazione deducendo, a pena di inammissibilità, gli elementi emersi nel merito idonei a fondarlo.
Il Fatto
Il dante causa dei ricorrenti, avendo ottenuto sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, agiva per il rilascio di un fondo e per il risarcimento dei danni. La convenuta resisteva sostenendo di possedere il bene in forza di atto pubblico trascritto anteriormente, e che la trascrizione della domanda era a lei inopponibile perché contenente dati anagrafici errati dei promittenti alienanti.
Il Tribunale rigettava le domande principali e dichiarava l’inopponibilità della trascrizione. La Corte d’appello confermava la decisione, rilevando altresì che le domande di simulazione e di revocatoria erano prescritte e che la domanda di nullità dell’atto di vendita, formulata solo con l’appello, incontrava il divieto di nuove domande. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’accoglimento del secondo e del terzo motivo, scrutinati congiuntamente per connessione. Il giudice di merito ha rilevato d’ufficio la prescrizione delle domande di simulazione e di revocatoria, sebbene le controparti non avessero formulato alcuna eccezione. Il rilievo officioso contrasta con l’art. 2938 c.c., che riserva l’eccezione alla parte.
La Corte qualifica l’eccezione di prescrizione come eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, distinguendola dall’eccezione di interruzione della prescrizione, che è in senso lato e può essere esaminata d’ufficio sulla base di elementi probatori acquisiti. La rilevabilità ad istanza di parte non può assimilarsi al regime dell’eccezione in senso stretto, attesa la natura di contro-eccezione dell’interruzione. Gli istanti avevano peraltro dedotto che la prescrizione non era stata opposta dalle controparti.
Quanto al primo motivo, la Corte dichiara l’inammissibilità. Muove dalla premessa corretta secondo cui l’esercizio della prelazione agraria da parte di chi difetti dei requisiti di legge comporta la nullità dell’acquisto per contrarietà a norme imperative, rilevabile da chiunque vi abbia interesse ex art. 1421 c.c. Tuttavia, la domanda di nullità proposta per la prima volta in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, c.p.c., salva la conversione in eccezione di nullità ai sensi del secondo comma, o il rilievo ufficioso.
Il rilievo d’ufficio presuppone che il vizio emerga da elementi liquidi, idonei a consentirne l’immediata evidenza. Nel caso concreto tali elementi mancano: gli stessi ricorrenti hanno evocato il difetto dei requisiti soggettivi come circostanza da dimostrare mediante prova testimoniale, riconoscendo implicitamente la necessità dell’istruttoria. La linea difensiva delle controparti non integra riconoscimento dell’assenza dei requisiti, né la convenuta ha rinunciato a contestare la qualità di affittuaria.
La Corte afferma inoltre che le parti possono svolgere attività probatoria in deroga alle preclusioni istruttorie solo all’esito della rilevazione ufficiosa della nullità. In difetto, non possono superare le barriere preclusive che regolano l’istruttoria. In tema di nullità negoziali, chi censuri in cassazione il mancato rilievo officioso deve dedurre, a pena di difetto di specificità, gli elementi emersi nel giudizio di merito che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. Da qui la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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