Restituzione somme e correzione dell’errore materiale nella riforma in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11524 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del gravame che, accogliendo l’appello avverso una sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, riformi la pronuncia appellata ha l’obbligo di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di quest’ultima. La relativa declaratoria è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, sia nell’an sia nel quantum, e accede necessariamente al decisum complessivo della controversia senza assumere autonomia formale. Ne consegue che l’omissione, collegandosi a una mera disattenzione del giudice, è correggibile ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., restando il rimedio della correzione dell’errore materiale alternativo al ricorso per cassazione ex art. 112 cod. proc. civ. ove la statuizione acceda al decisum e non richieda ulteriori indagini sostanziali. A seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e sezioni lavoro del tribunale attiene alla distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio e non integra questione di competenza.
Il Fatto
La Corte d’appello ha rigettato il gravame proposto da un lavoratore avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di un ente regionale per la somma di oltre 91.000 euro, a titolo di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione di una precedente pronuncia poi riformata.
Il titolo monitorio era costituito da una sentenza d’appello che aveva ridotto il risarcimento già riconosciuto al lavoratore per il ritardo nell’assunzione, senza però disporre la restituzione delle somme incassate. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per incompetenza del giudice adito e la motivazione apparente in ordine al giudicato formatosi sulla pronuncia d’appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte richiama le Sezioni Unite (Sezioni Unite n. 1045/2000) secondo cui, dopo l’istituzione del giudice unico di primo grado, competente per le controversie di lavoro è il tribunale in composizione monocratica; la natura della controversia incide solo sul rito applicabile, non sulla competenza. La ripartizione tra sezioni ordinarie e sezioni lavoro attiene alla distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio, sicché è esclusa l’insorgenza di una questione di competenza. Il motivo, inoltre, non riproduce l’atto di appello.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte rileva che la motivazione impugnata non è omessa né apparente: il giudice del merito ha esposto in modo chiaro le ragioni del proprio convincimento, affermando che la sentenza d’appello costituiva valido titolo per l’emissione del decreto ingiuntivo ancorché priva dell’ordine di restituzione, che la riforma parziale non aveva lasciato sopravvivere la responsabilità ascritta all’associazione, e che il diritto alla restituzione faceva capo all’ente che aveva avanzato la domanda monitoria.
Nel sostenere l’erronea interpretazione del giudicato, il motivo difetta di autosufficienza, non riproducendo i passaggi delle pronunce richiamate in cui si affermerebbe la responsabilità dell’associazione per il periodo anteriore al 30 giugno 1998.
La Corte conferma il principio sostanziale: l’obbligo di restituzione sorge anche in assenza di espressa statuizione, ed è ammissibile il ricorso alla correzione degli errori materiali quando il giudice del gravame, riformando la sentenza appellata, ometta di ordinare la restituzione pur esistendo in atti tutti gli elementi necessari. La pronuncia cita Cass. n. 2819/2016, Cass. n. 17664/2019 e Cass. n. 35093/2023, per le quali la condanna alle restituzioni è sottratta a ogni valutazione giudiziale e i due rimedi sono alternativi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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