Il giudice deve interpretare la domanda nel suo contenuto sostanziale (Cass. civ. Sez. I n. 11701 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, purché nel rispetto dei fatti allegati. Egli incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la propria pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca del suo effettivo contenuto sostanziale. Ne consegue che l’erronea qualificazione, da parte dell’attore, del tipo di pregiudizio di cui chiede il risarcimento non è ostativa all’accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione dedotta, siano stati comunque allegati e provati gli elementi costitutivi.

Il Fatto

I ricorrenti convenivano in giudizio il Comune di Gravina in Puglia per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione usurpativa di terreni di loro proprietà, nonché il pagamento dell’indennità per l’illegittima occupazione. L’ente locale, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe impossessato delle aree sin dall’anno 2000, realizzandovi opere di urbanizzazione e trasformandole in modo irreversibile.

Il Tribunale respingeva le domande, escludendo il prospettato carattere usurpativo dell’intervento, consistito nella sistemazione e asfaltatura delle strade. La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 10 dicembre 2020, rigettava i gravami riuniti, ravvisando nell’appello una inammissibile mutatio libelli e l’ambiguità della causa petendi. Avverso tale pronuncia i ricorrenti propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale omesso di interpretare la domanda alla luce del suo contenuto oggettivo, basando la decisione su un passaggio letterale dell’atto di appello.

La Suprema Corte ritiene il motivo fondato. Nell’originario atto di citazione gli attori avevano allegato l’illegittimo comportamento dell’ente, che si era autonomamente impossessato delle aree con condotta usurpativa, trasformandole irreversibilmente in opere di urbanizzazione, e avevano chiesto il riconoscimento di tutti i danni conseguenti alla perdita patrimoniale subita.

La Corte ricorda che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti e di individuare le norme applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, sia pure nel rispetto dei fatti allegati, richiamando Cass. n. 5153 del 2019. Il vizio di omesso esame ricorre ove la pronuncia si limiti alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurandone il contenuto sostanziale, come affermato da Cass. n. 118 del 2016 e Cass. n. 23794 del 2011.

Pertanto, l’erronea qualificazione del pregiudizio da parte dell’attore non è ostativa all’accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio siano stati allegati e provati gli elementi costitutivi, secondo Cass. n. 7868 del 2019 e Cass. n. 12236 del 2012. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha proceduto alla dovuta interpretazione delle conclusioni in coerenza con la prospettazione dei fatti e delle situazioni giuridiche fatte valere nel giudizio di merito, soffermandosi sull’analisi letterale delle stesse e sulla qualificazione attribuita dalla parte ai fatti ritualmente allegati.

All’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento del secondo, con cui si deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. La sentenza impugnata è pertanto cassata con riferimento al motivo accolto e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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