Abitualità della professione e obbligo di iscrizione alla Gestione separata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21681 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il professionista iscritto a un albo o elenco è obbligato a iscriversi alla Gestione separata, ai sensi dell’art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, quando eserciti in modo abituale, ancorché non esclusivo, un’attività professionale che produca un reddito non assoggettato a contribuzione presso la Cassa di riferimento. Il requisito dell’abitualità costituisce una scelta ex ante del libero professionista e non può desumersi ex post dal solo ammontare del reddito prodotto. La percezione di un reddito annuo inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003 può rilevare quale semplice indizio, da ponderare con gli altri elementi probatori, per escludere in concreto l’abitualità. La prova dell’abitualità, quale elemento costitutivo della pretesa contributiva, grava sull’INPS.

Il Fatto

L’INPS ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha respinto il gravame dell’Istituto e confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado. Il giudice di prime cure aveva annullato l’atto d’intimazione relativo alla contribuzione pretesa per l’anno 2009 a carico di un professionista, iscritto all’albo degli avvocati e non alla cassa forense, ritenendo che il versamento del contributo integrativo dispensasse dall’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata.

I giudici d’appello, pur considerando irrilevante quel versamento, hanno escluso l’obbligo contributivo perché l’INPS non aveva dimostrato l’esercizio abituale della professione, evidenziando che nell’anno di riferimento il professionista aveva conseguito un reddito imponibile di soli 684,00 Euro. La questione approda in Cassazione sulla portata del requisito dell’abitualità e sulla distribuzione dell’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui il professionista iscritto a un albo è tenuto all’iscrizione alla Gestione separata in caso di esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività che produca reddito non assoggettato a contribuzione presso la Cassa di riferimento. Quanto all’abitualità, essa va apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del professionista, non quale conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito.

Una diversa lettura ancorerebbe l’obbligo d’iscrizione alla produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00, che invece rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione delle attività libero-professionali svolte in forma occasionale. Il superamento di tale soglia determina comunque la sottoposizione dell’attività, quand’anche non abituale, all’obbligo contributivo.

Il requisito dell’abitualità va accertato in punto di fatto, sulla scorta di inferenze desumibili dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista. Nessuno di tali elementi riveste valenza esclusiva, trattandosi di praesumptio hominis, ossia di semplici regole di esperienza. La percezione di un reddito inferiore alla soglia può rilevare quale indizio, da ponderare con gli altri dati acquisiti. La prova dell’abitualità grava sull’INPS, quale elemento costitutivo della pretesa.

La Corte ritiene che la sentenza impugnata si sia conformata a tali principi, senza incorrere negli errori denunciati. La Corte territoriale non ha fatto leva in via esclusiva sul mancato superamento della soglia reddituale, ma ha valorizzato tale elemento nella sua pregnanza significativa, anche alla luce dell’esiguità del reddito prodotto e della mancata prova persuasiva dell’abitualità da parte dell’Istituto.

Quanto alla dedotta mancata contestazione del requisito, le critiche non sovvertono la ratio decidendi: l’INPS non offre ragguagli puntuali su una rituale e particolareggiata allegazione dei requisiti inerenti all’abitualità. La mancanza di contestazioni specifiche, per acquisire rilevanza ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., deve essere speculare a un’allegazione circostanziata, tanto più necessaria in un’azione di accertamento negativo. Il ricorso è pertanto respinto, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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