Condanna per lite temeraria esclusa per la chiamata dell’aggiudicatario (Cass. civ. Sez. III n. 11699 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La chiamata in causa dell’aggiudicatario nel giudizio di appello, avente ad oggetto l’opposizione all’esecuzione, non integra gli estremi della lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ove risponda a una scelta processuale prudenziale e necessitata, finalizzata a invalidare gli atti dell’intera procedura esecutiva. La condanna per temerarietà presuppone la mala fede o la colpa grave della parte, non la mera complessità o la commistione dei profili di opposizione. L’aggiudicatario è litisconsorte necessario solo nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi concernente il decreto di trasferimento o gli atti del subprocedimento di vendita.

Il Fatto

Una banca, munita di titolo esecutivo garantito da ipoteca, avviava nel 2009 l’esecuzione forzata nei confronti di un debitore, terzo datore di ipoteca. Alla morte di questi, nel 2013, subentravano i figli quali eredi. La procedura proseguiva fino all’aggiudicazione del 2015, al decreto di trasferimento e alla chiusura nel 2016.

Gli eredi proponevano opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento e, con separato ricorso, opposizione all’esecuzione, poi riunite. Il Tribunale rigettava entrambe; la pronuncia sull’opposizione formale diveniva definitiva a seguito di un primo rigetto in cassazione. Residuo l’appello avverso i capi relativi all’opposizione non formale, rigettato dalla Corte d’appello con condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. per aver evocato in gravame la società aggiudicataria.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso, la Corte affronta anzitutto i primi motivi, tutti dichiarati inammissibili. Il ricorso, oltre a presentare una commistione di ruoli e censure, non si confronta compiutamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e risulta gravemente aspecifico, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., non rispettando i criteri elaborati da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020.

Le censure di omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sono giudicate inammissibili sia perché riferite a circostanze non qualificabili come fatti fenomenici, sia per la doppia conforme in facto ex art. 348-ter, ult. comma, c.p.c., applicabile ratione temporis, non avendo i ricorrenti indicato ragioni diverse tra i due gradi.

La Corte rileva inoltre che gran parte delle doglianze attiene al quomodo dell’esecuzione — mancata notifica degli avvisi ex artt. 498 e 599 c.p.c., mancato versamento del prezzo — e che tali questioni erano già state proposte nel precedente ricorso, rigettato: su di esse è sceso il giudicato, con conseguente inammissibilità.

Il quinto motivo è invece accolto. È pacifico che l’aggiudicatario sia litisconsorte necessario solo nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi concernente il decreto di trasferimento (v. Cass. n. 2461/2009). Tuttavia la condanna ex art. 96 c.p.c. non è conforme a legge: la scelta di evocare in appello la società aggiudicataria, vertendosi sull’opposizione all’esecuzione, appare prudenziale e necessitata più che temeraria, poiché l’obiettivo perseguito era invalidare gli atti dell’intera procedura. La sentenza è cassata in relazione e, decidendo nel merito, la domanda ex art. 96 c.p.c. è rigettata, con rideterminazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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