Giudizio di rinvio e quantificazione del danno da mancato guadagno (Cass. civ. Sez. II n. 11885 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, deve uniformarsi al criterio di quantificazione del danno da mancato guadagno fondato su un giudizio di alta probabilità e non di mera possibilità. Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato dell’art. 112 cod. proc. civ. la sentenza che liquidi un importo inferiore a quello richiesto, essendo ricompresa nella domanda risarcitoria anche la somma riconosciuta in misura ridotta, trattandosi di bene della vita omogeneo. La riduzione del risarcimento rispetto alla misura indicata dalla controparte nel precedente giudizio di legittimità non integra violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., poiché il giudice del rinvio conserva il potere di rivalutare gli elementi indiziari per esprimere il giudizio probabilistico imposto dalla Corte.

Il Fatto

Una società di intermediazione immobiliare riceveva incarico in esclusiva per reperire acquirenti di circa trenta box auto, con tabella dei prezzi sottoscritta dalla mandante e allegata al contratto. Dopo ventuno giorni la mandante revocava l’incarico; la società aveva già raccolto otto proposte irrevocabili di acquisto con versamento di acconti.

Il primo grado dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento dell’agenzia. La Corte d’Appello di Genova, in riforma, ravvisava il grave inadempimento della mandante e liquidava il danno in favore dell’agenzia. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5613/2018, confermava la risoluzione ma cassava con rinvio sul quantum, per violazione dell’art. 1223 cod. civ., escludendo che il danno potesse parametrarsi alle provvigioni sul prezzo di tutti i box per il solo fatto delle otto proposte raccolte.

La Motivazione della Corte

Nel giudizio di rinvio la società chiedeva la liquidazione di un importo compreso tra un minimo e un massimo, secondo i parametri già utilizzati. Il giudice del rinvio condannava l’erede nei limiti dell’attivo ereditario a risarcire una somma inferiore, applicando la provvigione del 6% prevista dagli usi di piazza sul prezzo di vendita ritenuto realizzabile.

La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ignorato le conclusioni formulate in sede di rinvio, e dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., per non essersi attenuta al principio di diritto enunciato.

La Corte respinge entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Il giudice del rinvio si è conformato al criterio impostogli, quantificando il danno con giudizio di alta probabilità e non di mera possibilità. Ha valorizzato le sole proposte munite di espressa indicazione del prezzo, ritenute serie per il rilascio di assegni a titolo di congrui acconti, ed ha stimato probabili le vendite solo per quelle recanti un prezzo pari o superiore a quello della tabella.

Quanto all’art. 112 cod. proc. civ., non vi è violazione quando il giudice attribuisca un bene diverso da quello richiesto, ma omogeneo e ricompreso nella domanda, benché ridimensionato: nel caso, la somma liquidata era palesemente inclusa nella pretesa risarcitoria riproposta. La richiesta di un minimo da parte della controricorrente non vincolava il giudice a non liquidare meno, poiché quella indicazione era inserita in un ricorso che chiedeva anche il rigetto della domanda di risoluzione e l’accoglimento di quella contrapposta.

La Corte richiama la giurisprudenza sull’art. 112 cod. proc. civ., secondo cui l’attribuzione di un bene omogeneo ma ridotto rispetto al richiesto non integra il vizio, e conferma le statuizioni sugli accessori non impugnate. Il ricorso è infondato, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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