Interessi su rimborso IVA: fermo legittimo e sequestro conservativo (Cass. civ. Sez. V n. 11886 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso IVA, gli interessi legali dovuti nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 vanno qualificati come interessi moratori. Essi sono dovuti dall’Amministrazione finanziaria in caso di fermo amministrativo illegittimo del credito, ma non anche in caso di fermo amministrativo legittimo ovvero di sequestro conservativo ad opera di terzi. In tali ultime ipotesi non maturano nemmeno interessi compensativi, restando la sospensione del pagamento imputabile al creditore. Il fermo legittimo, espressione del generale potere di autotutela, è astrattamente applicabile anche in materia di rimborsi IVA, purché non si cumuli con la garanzia di cui all’art. 38 bis.

Il Fatto

La società contribuente ottenne il rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 1998, ma senza il riconoscimento degli interessi maturati nel periodo in cui il rimborso non era stato erogato. L’Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso per la presenza di un fermo amministrativo e di un sequestro conservativo, mantenuti fino al gennaio 2014. Il rimborso fu poi corrisposto, ma gli interessi di quel periodo restarono la ragione del contenzioso.

La Commissione tributaria regionale della Campania aveva riconosciuto gli interessi ex art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 solo per il periodo antecedente all’attivazione del fermo, qualificandoli come moratori. La società ricorse per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate propose ricorso incidentale con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal contrasto giurisprudenziale sul fermo, ricomposto dalle Sezioni Unite n. 2320 del 2020, che hanno riconosciuto portata generale all’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923. Il fermo è dunque applicabile anche ai rimborsi IVA, con il limite del divieto di cumulo delle tutele con la garanzia prevista dall’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

Da qui la prima regola: se il fermo è legittimo, per il periodo di sospensione del rimborso non maturano gli interessi moratori. La decorrenza degli interessi è quindi condizionata alla legittimità o meno del provvedimento cautelare; nel caso di fermo illegittimo, invece, il credito produce interessi anche durante la sua vigenza, con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili. La giurisprudenza unionale richiamata conferma che l’imputabilità del ritardo al creditore consente la riduzione degli interessi.

Regola diversa vale per il sequestro conservativo di terzi. Esso determina un vincolo di indisponibilità non imputabile all’Amministrazione, che non è tenuta alla corresponsione degli interessi moratori. Né sono ipotizzabili interessi corrispettivi, poiché la somma non è utilizzabile dall’Erario e l’indisponibilità è riferibile al debitore sequestrato. Il sequestro conservativo non è assimilabile a quello penale, dove gli interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ. restano dovuti. Laddove il sequestro conservativo sia illegittimo, il titolare del credito potrà rivalersi verso il creditore sequestrante.

Gli interessi moratori restano invece dovuti dal periodo successivo alla cessazione del sequestro e fino all’effettivo soddisfo: qui la CTR ha errato. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo rigetta. L’eccezione di prescrizione è in senso proprio e va proposta in primo grado, ostando in appello il divieto dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Con la revoca delle misure cautelari gli interessi riprendono a decorrere di diritto, senza necessità di nuova costituzione in mora. Il ricorso principale è accolto nei limiti del solo quarto motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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