Giudici ausiliari nelle corti d’appello e sorte dei motivi inammissibili (Cass. civ. Sez. I n. 21422 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che disciplinano il ruolo dei giudici ausiliari presso le corti d’appello, contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021, non incide sui giudizi già definiti con la partecipazione di tali giudici: la pronuncia additiva ha riconosciuto alla disciplina censurata una temporanea tollerabilità costituzionale fino al completamento del riordino della magistratura onoraria. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre stralci di deposizioni testimoniali senza indicarne la collocazione nel fascicolo. Chi censura la statuizione di inammissibilità di un motivo di appello non può rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la specificità. Le argomentazioni di merito svolte ad abundantiam dopo una dichiarazione di inammissibilità sono prive di effetti giuridici e non richiedono impugnazione.

Il Fatto

Una società di costruzioni aveva proposto domanda risarcitoria nei confronti di una banca, deducendo che un funzionario di questa l’avesse indotta a presentare denuncia di smarrimento di alcuni titoli al solo fine di evitare il protesto, per poi chiedere il rientro dall’affidamento concesso fino a euro 100.000,00. La segnalazione dell’esposizione presso la Centrale rischi della Banca d’Italia avrebbe cagionato danni quantificati in euro 3.941.970,66.

Il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda e la Corte di appello di Napoli aveva rigettato il gravame, nel contraddittorio anche della società cessionaria del credito per effetto di operazione di cartolarizzazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; entrambe le controricorrenti hanno resistito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che la società cessionaria e la banca originaria sono litisconsorti necessari in sede di legittimità, non essendo intervenuta l’estromissione della seconda nel giudizio di appello. La contestazione circa il subentro nella posizione debitoria integra questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, e non assume portata assorbente rispetto agli altri temi.

Il primo motivo prospetta la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., deducendo che le decisioni assunte da collegi composti da giudici ausiliari sarebbero affette da nullità. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021, che ha dichiarato illegittime, per violazione dell’art. 106 Cost., le disposizioni del d.l. n. 69 del 2013, convertito in l. n. 98 del 2013, nella parte in cui non ne prevedono l’applicazione fino al completamento del riordino del ruolo della magistratura onoraria. La pronuncia additiva ha però riconosciuto una temporanea tollerabilità costituzionale della disciplina, cosicché la ravvisata incostituzionalità non spiega incidenza nel giudizio.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata menzione delle prove testimoniali. È inammissibile sotto duplice profilo: difetta di autosufficienza, non essendo precisata la collocazione delle verbalizzazioni, e confonde la mancata valutazione della prova con la violazione della norma sulla disponibilità delle prove, che presuppone l’assunzione di prove non introdotte dalle parti.

Il terzo motivo invoca la violazione dell’art. 2049 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., ma omette di censurare come error in procedendo la dichiarazione di inammissibilità dei motivi di appello per difetto di specificità. Le successive considerazioni di merito della sentenza impugnata, introdotte dalla locuzione «Del resto», sono svolte ad abundantiam e restano prive di effetti giuridici.

Il quarto e il quinto motivo, sul recesso ad nutum e sulla buona fede, non si misurano con la ratio decidendi della pronuncia, che ha ricollegato la revoca degli affidamenti alla preventiva richiesta di rientro dell’esposizione e al successivo inadempimento. Il sesto motivo, sul quantum, è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo il rigetto sorretto da due autonome rationes decidendi. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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