Addizionale provinciale energia: ripetizione dell’indebito dal fornitore (Cass. civ. Sez. III n. 31162 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla legge n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007, il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione europea è legittimato a esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, che potrà a sua volta rivalersi verso lo Stato. La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione; il fornitore, in quanto materiale accipiens del pagamento indebito, è tenuto alla restituzione.
Il Fatto
Una società titolare di una struttura ricettiva aveva stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con un fornitore, i cui crediti erano stati ceduti a una società di factoring. Nell’ambito del rapporto la ricorrente aveva versato, a titolo di addizionale provinciale sulle accise, la somma di Euro 7.561,76.
La società agiva ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Milano per la restituzione dell’importo, con interessi moratori, deducendo il contrasto della norma istitutiva dell’imposta con l’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la cessionaria alla restituzione, riconoscendo la manleva verso il fornitore originario. La Corte d’appello di Milano rigettava le impugnazioni, confermando la disapplicazione della norma interna. Proponeva allora ricorso per cassazione la società incorporante il fornitore, con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi — incentrati sull’asserita attribuzione di efficacia erga omnes all’interpretazione della Corte di Giustizia, sul riconoscimento di un’efficacia diretta orizzontale della direttiva e sulla qualificazione dell’addizionale come “altra imposta indiretta” — sono esaminati congiuntamente perché connessi.
La Corte muove dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, intervenuta con Corte cost., sentenza n. 43 del 15.04.2025. Su vicenda sovrapponibile a quella in esame è sopraggiunta una serie di pronunce che hanno affermato il principio della legittimazione del consumatore finale ad agire in ripetizione dell’indebito verso il fornitore.
Il riferimento è a Cass. Sez. 3 n. 13740 del 22.05.2025, richiamata integralmente ex art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c., alla quale si affiancano le conformi Cass. nn. 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025. Il fondamento è la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione: il fornitore, materiale accipiens, risponde nei confronti del consumatore e potrà rivalersi verso lo Stato.
Il principio è confermato anche dopo la sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia UE del 19.06.2025 in causa C-546/23, che ha ribadito la natura di imposta indiretta dell’addizionale, ma è intervenuta su una disciplina ormai travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale. La Corte rigetta quindi i motivi, con opportuna correzione della motivazione della sentenza gravata, dichiara non luogo a provvedere sulle spese di legittimità e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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