Espropriazione parziale e indennizzo ex art. 33 d.P.R. 327/2001 (Cass. civ. Sez. I n. 11887 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione parziale di un bene unitario, la vicenda ablativa che investe parte di un complesso immobiliare a destinazione economica unitaria e determina un pregiudizio diverso da quello ristorabile col solo riferimento alla porzione espropriata integra la fattispecie dell’art. 33 d.P.R. n. 327/2001, con conseguente competenza in unico grado della corte d’appello. Lo speciale indennizzo dell’art. 44 d.P.R. n. 327/2001 postula invece che non sia intervenuto alcun esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell’immobile, subendo la menomazione delle facoltà dominicali per effetto dell’esecuzione dell’opera pubblica. Ove il provvedimento contenga autonome statuizioni di merito, non è ammissibile il regolamento di competenza, ma il ricorso ordinario per cassazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dai lavori di realizzazione di un muro di contenimento lungo il corso del fiume, disposti dalla Regione per fronteggiare un movimento franoso che interessava il territorio comunale. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10.01.2014 fu dichiarato lo stato di emergenza e si previde di provvedere con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga ad ogni disposizione vigente.
Notificati i decreti di esproprio di due porzioni di terreno pertinenziali all’abitazione dei proprietari, e rifiutata l’indennità provvisoria offerta, la stima della Commissione regionale fu oggetto di opposizione davanti alla Corte d’Appello di Torino. I ricorrenti chiesero la determinazione dell’indennità tenendo conto della perdita di valore patrimoniale della parte non espropriata, quantificata in oltre quattrocentomila euro. La Corte territoriale liquidò l’indennità per le porzioni ablative e, accogliendo l’eccezione regionale, dichiarò la propria incompetenza funzionale sulla domanda risarcitoria relativa alla diminuzione di valore della villetta, ricondotta all’art. 44 d.P.R. n. 327/2001.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso principale, la Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per violazione degli artt. 42 e 47 cod. proc. civ. Secondo la resistente, l’ordinanza contenendo una statuizione sulla competenza andava impugnata con istanza di regolamento. La Corte ricorda il principio per cui qualsiasi sentenza che decida esclusivamente sulla competenza si impugna con il regolamento, anche quando il giudice esamini questioni pregiudiziali strumentali a quella decisione.
Tale mezzo, però, non è proponibile contro i provvedimenti che contengono autonome statuizioni di merito. La Corte d’Appello non si era limitata a declinare la competenza: aveva liquidato l’indennità per la porzione espropriata, reputandosi incompetente solo sulla domanda di ristoro del pregiudizio derivante dall’opera. L’eccezione è quindi rigettata.
Nel merito, i ricorrenti censurano la riconduzione della fattispecie all’art. 44 anziché all’art. 33 del testo unico. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: la espropriazione parziale ricorre quando la vicenda ablativa investe parte di un complesso immobiliare a destinazione economica unitaria e arreca un pregiudizio diverso da quello ristorabile con l’indennizzo riferito alla sola porzione espropriata, per la compromissione delle possibilità di utilizzazione della parte residua e il connesso deprezzamento. Lo speciale indennizzo dell’art. 44 riguarda invece il proprietario che, non inciso da alcun provvedimento ablativo, subisca la menomazione delle facoltà dominicali per l’esecuzione dell’opera pubblica.
Nel caso di specie era intervenuta un’espropriazione parziale, con pregiudizio della parte non ablata: la Corte territoriale ha dunque errato nell’applicare l’art. 44 anziché l’art. 33. Il ricorso principale è accolto.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, con cui si deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per il mancato rilievo del giudicato amministrativo, la Corte lo dichiara inammissibile. Gli estratti della sentenza amministrativa trascritti non evidenziano una causa petendi sovrapponibile a quella del giudizio civile, riferendosi a un’occupazione senza titolo e al mancato godimento dell’area. Le ulteriori considerazioni difensive non trovano riscontro negli estratti riportati, non essendo stati trascritti né sintetizzati gli atti richiamati. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame e sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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