Improcedibilità dell’appello principale e sorte dell’appello incidentale tardivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25372 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità dell’appello principale non determina l’inefficacia dell’appello incidentale tardivo. L’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ai giudizi anteriori al 18 ottobre 2022, collega infatti l’inefficacia del gravame incidentale alla sola inammissibilità di quello principale e non anche alla sua improcedibilità. L’estensione all’improcedibilità è stata introdotta dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) e opera solo per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Nella trattazione scritta disciplinata dall’art. 221, quarto comma, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, il deposito telematico delle note integra da sé la comparizione in udienza e realizza lo scambio, poiché il giudice non può attribuire carattere perentorio al termine per il deposito.

Il Fatto

Una casa editrice otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo contro il proprio ex agente, a titolo di prezzo di fornitura di merci. L’agente proponeva opposizione e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della società al pagamento di differenze di provvigioni e dell’indennità suppletiva di clientela. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata la consegna delle merci, e accoglieva in parte le domande riconvenzionali.

La Corte d’Appello rigettava il gravame principale dell’agente e, in parziale accoglimento di quello incidentale della società, rideterminava le somme dovute. L’agente ricorreva per cassazione con tre motivi, contestando la decisione nel merito nonostante la mancata comparizione delle parti alle udienze di trattazione scritta e la sorte dell’appello incidentale tardivo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la decisione nel merito dei due gravami malgrado l’assenza delle parti alle udienze del 04/02/2021 e del 15/04/2021, invocando gli artt. 309 e 181 cod. proc. civ. e l’art. 348 cod. proc. civ.. La Corte lo ritiene infondato sotto ogni profilo. Quanto alla prima udienza, la verifica della comparizione nella trattazione scritta attiene al deposito delle note e non allo scambio, perché è con il deposito che si instaura il rapporto processuale con l’ufficio giudiziario.

Lo scambio, osserva la Corte, riguarda il diverso profilo del contraddittorio, non evocato dal ricorrente. In ogni caso il deposito telematico realizza di per sé lo scambio previsto dal legislatore speciale, come dimostra l’evoluzione normativa del ricorso incidentale per cassazione, per il quale oggi è richiesto il solo deposito.

Sul secondo profilo, la Corte ricorda che l’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., nella versione ratione temporis applicabile, preclude l’efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva solo in caso di inammissibilità di quella principale, non di improcedibilità. Solo con il d.lgs. n. 149/2022 la causa di inefficacia è stata estesa anche all’improcedibilità, con decorrenza dal 18 ottobre 2022 e quindi inapplicabile alla fattispecie.

Quanto al terzo profilo, l’art. 221, quarto comma, d.l. n. 34/2020 assegnava alle parti un termine per il deposito delle note scritte senza attribuirgli carattere perentorio, non consentendolo l’art. 152, primo comma, cod. proc. civ., a differenza di quanto oggi prevede l’art. 127-ter cod. proc. civ.. Ne deriva che la mancata comparizione poteva ravvisarsi solo in assenza di qualsiasi deposito, anche nel giorno stesso dell’udienza, evenienza esclusa nella specie.

La Corte precisa tuttavia che l’esito corretto sarebbe stata l’improcedibilità dell’appello principale, non il rigetto, ma rileva il difetto di interesse del ricorrente: l’improcedibilità non avrebbe impedito l’esame dell’appello incidentale né gli sarebbe stata più favorevole. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato, ed è respinta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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