Estinzione del giudizio di rinvio e inammissibilità della domanda riconvenzionale (Cass. civ. Sez. I n. 12365 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine di cui all’art. 392 cod. proc. civ. ne determina l’estinzione ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ., con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel processo, eccettuate quelle passate in giudicato perché non impugnate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione. L’art. 389 cod. proc. civ. individua l’oggetto del giudizio di restituzione o riduzione in pristino nel solo effetto restitutorio conseguente alla sentenza di cassazione, restando estranea al relativo thema decidendum ogni domanda che attenga alla definizione dei rapporti di dare e avere tra le parti, la quale è proponibile unicamente nel giudizio di rinvio. Ne segue che la domanda riconvenzionale di merito proposta nel giudizio ex art. 389 cod. proc. civ. è inammissibile, non potendo tale giudizio essere qualificato come giudizio di rinvio.
Il Fatto
I componenti di un nucleo familiare, comproprietari di un compendio immobiliare ablato da uno Stato estero dopo la Seconda Guerra Mondiale, avevano agito per ottenere il giusto indennizzo ai sensi della legge n. 1050/1954 e delle successive leggi in materia. Dopo una condanna di primo grado e una pronuncia di appello, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio il capo relativo agli accessori, qualificando l’obbligazione come debito di valuta e affermando il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi.
Nessuna parte aveva riassunto il giudizio di rinvio. Il Ministero aveva poi citato la famiglia davanti alla Corte d’Appello per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di appello travolta. I convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale di maggior danno ex art. 1224 cod. civ., sostenendo la spettanza della rivalutazione ai fini della riduzione del dovuto. La Corte d’Appello aveva accolto la domanda di riduzione in pristino e rigettato quella riconvenzionale.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti, principali e incidentali, sostenevano che il giudizio ex art. 389 cod. proc. civ. assorbisse anche il giudizio di rinvio non riassunto, dovendosi ritenere devolute al giudice della restituzione tutte le domande conseguenti alla sentenza di cassazione. La Corte respinge la tesi.
Il riferimento normativo a “ogni altra domanda conseguente alla sentenza di cassazione” va inteso, secondo il tenore letterale della norma, alle sole domande che conseguono alla pronuncia ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ., non a quelle conseguenti alla domanda di restituzione. Il giudizio ex art. 389 cod. proc. civ. ha una finalità liquidatoria anticipata: garantire all’interessato la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia annullata, senza attenderne i tempi di istruzione.
La domanda riconvenzionale della famiglia rientrava invece nel thema decidendum della controversia decisa dalla Cassazione e sarebbe stata proponibile solo nel giudizio di rinvio. La Corte richiama la propria sentenza n. 2800/1988, secondo cui la parte vittoriosa può effettuare la riassunzione in via riconvenzionale nel giudizio ex art. 389 cod. proc. civ., ma ciò deve avvenire nel termine di cui all’art. 392 cod. proc. civ., nella specie non rispettato.
La mancata riassunzione determina l’estinzione dell’intero processo con caducazione di tutte le sentenze, non essendo applicabile l’art. 338 cod. proc. civ. (richiamate Cass. n. 26970/2023 e Cass. n. 1680/2012). Su tale presupposto la motivazione della sentenza impugnata va corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.: la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’estinzione, non essendo necessaria l’eccezione di parte fuori dal processo in cui l’inattività si è verificata.
È accolto invece il quinto motivo del ricorso incidentale: la Corte d’Appello, pur dando atto della qualità di erede beneficiata, ha condannato la ricorrente senza i limiti imposti dall’art. 490 cod. civ. La statuizione è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per nuovo esame.
Nota della Redazione
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