Inammissibile il ricorso che non affronta la ratio decidendi sul presupposto fattuale (Cass. civ. Sez. I n. 12366 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata. Quando il giudice di merito ha escluso in fatto il presupposto applicativo della norma invocata, ogni censura sull’interpretazione della stessa resta priva di rilievo, perché non incide sulla ragione del decidere. Ne segue l’irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale e di conformità al diritto eurounitario prospettate in via subordinata. La ricorrente che sviluppi le proprie difese solo sul perimetro applicativo della norma omette di attaccare il vero fondamento della decisione.

Il Fatto

Una società agricola, affittuaria di terreni oggetto di occupazione d’urgenza e di procedura espropriativa per la realizzazione di un parcheggio a servizio di una pista ciclabile, conveniva davanti alla Corte d’Appello l’ente Parco, chiedendo il pagamento dell’indennità aggiuntiva ex art. 42 d.P.R. n. 327/2001 e il risarcimento del danno per perdita del raccolto.

Il giudice di appello rigettava integralmente la domanda. Esclusa l’astratta spettanza dell’indennità anche in capo all’imprenditore agricolo societario, rilevava che la società non aveva provato la coltivazione diretta del fondo, non essendo sufficiente a tal fine l’autodichiarazione del precedente amministratore. Proponeva allora ricorso per cassazione la società, con un unico articolato motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censurava l’interpretazione dell’art. 42 d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che l’indennità spetti anche all’imprenditore agricolo professionale, in ragione della progressiva equiparazione legislativa alla figura del coltivatore diretto, e senza distinzione fondata sulla forma organizzativa dell’attività. In via subordinata chiedeva la rimessione alla CGUE ex art. 267 TFUE e la rimessione alla Corte costituzionale in relazione agli artt. 3 e 41 Cost.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, per non avere la ricorrente colto la reale ratio decidendi. Il giudice di merito aveva escluso, in via logicamente preliminare, il presupposto fattuale di applicabilità della norma, ovvero la coltivazione diretta del fondo, ritenendo inidonea a provarla l’autodichiarazione prodotta dal precedente amministratore della società.

Tale documento — osserva il giudice di legittimità — può avere rilievo sul piano amministrativo, ma nessuna efficacia probatoria in sede giurisdizionale in presenza della contestazione di controparte, effettivamente avvenuta. Le argomentazioni del giudice territoriale sono state giudicate adeguate e coerenti, e non censurate sotto il profilo del vizio di motivazione.

Da qui la conseguenza processuale: poiché il presupposto fattuale dell’art. 42 è stato accertato come insussistente, tutte le considerazioni della ricorrente su un presunto contrasto della norma con la Costituzione e con il diritto eurounitario sono irrilevanti. La ricorrente non si è confrontata con la ragione del decidere, concentrando le difese sul solo perimetro applicativo della disposizione invocata.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello del ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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