Motivazione apparente del tribunale fallimentare e nullità del decreto (Cass. civ. Sez. I n. 2374 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione ex art. 111 cost. si converte in violazione di legge non solo quando la motivazione sia omessa sul piano grafico, ma anche quando risulti solo apparente o incomprensibile, perché la garanzia costituzionale della motivazione è funzionale al vaglio di legalità della Corte di cassazione. L’inosservanza dell’obbligo di motivare su questioni di fatto integra violazione di legge ed è denunciabile in cassazione quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, determinando la nullità del provvedimento. L’eccezione di inadempimento è eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, ma nel giudizio di opposizione allo stato passivo è consentito proporla per la prima volta, nel rispetto dei termini dell’art. 99 legge fall.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto di essere ammessa al passivo di un fallimento, in privilegio, per i compensi maturati in qualità di componente del collegio sindacale della società. La domanda è stata respinta dal giudice delegato e l’interessata ha proposto opposizione.
Il tribunale, nella resistenza del fallimento e davanti a un’eccezione di inadempimento fondata sulla responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori, ha respinto l’opposizione. Avverso il decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi: il primo per ultrapetizione, il secondo per carenza di motivazione. Il fallimento ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto infondato. L’eccezione di inadempimento, essendo rimessa all’esclusiva iniziativa di parte, ha natura di eccezione in senso stretto e non è rilevabile d’ufficio, come affermato da Cass. Sez. I n. 15807 del 2021, richiamata anche da Cass. Sez. Un. n. 42093 del 2021, e in generale da Cass. Sez. II n. 6168 del 2011. La sua proposizione è però avvinta alla regola dell’art. 99, settimo comma, legge fall., che impone al resistente di costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza con memoria contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Nel caso concreto non risulta che la curatela abbia formulato l’eccezione intempestivamente, ma solo che non l’aveva proposta nella sede di verifica dei crediti. Ciò non impedisce di proporla per la prima volta nella sede dell’opposizione, essendo consentito dal testo del richiamato art. 99, settimo comma, legge fall.
Il secondo motivo è invece fondato. Il tribunale ha respinto l’opposizione con una motivazione apodittica, limitandosi ad affermare che gli interessi maturati sul debito bancario superavano la prestazione richiesta e sarebbero ascrivibili alla negligenza degli organi di controllo. La motivazione è a tal punto laconica da rendere incomprensibile la ratio decidendi: l’unico legame con l’eccepito inadempimento è il rilievo per cui gli eventuali crediti azionati sarebbero assorbiti dagli addebiti indicati dalla curatela, senza però precisare quali fossero tali addebiti, su quali elementi si fondasse la responsabilità concorrente dei sindaci e quali conseguenze dannose ne derivassero.
La Corte ricorda che, secondo giurisprudenza costante, il vizio di motivazione ex art. 111 cost. si converte in violazione di legge anche quando la motivazione sia solo apparente o incomprensibile, perché la garanzia costituzionale è correlata al vaglio di legalità della cassazione. L’anomalia motivazionale è denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge, ove attenga all’esistenza in sé di una motivazione rispondente allo scopo di delineare una ratio comprensibile della decisione. La mancanza determina la nullità del provvedimento e ricorre tanto nei casi di radicale carenza, quanto in quelli di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili, a condizione che i vizi emergano dal provvedimento in sé, senza verifica di sufficienza o razionalità in raffronto alle risultanze probatorie, come ribadito da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014.
Il decreto è pertanto cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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