Interpretazione del contratto e sindacato di legittimità sui criteri ermeneutici (Cass. civ. Sez. II n. 12568 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti, che costituisce accertamento in fatto riservato al giudice di merito, ma soltanto l’individuazione dei criteri ermeneutici e il processo logico seguito dal giudice. L’interpretazione è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, non per il semplice rilievo che sia stata privilegiata una lettura diversa da quella propugnata dalla parte. Quando di una clausola siano possibili più interpretazioni, non è consentito dolersi in sede di legittimità della scelta compiuta dal giudice di merito. La motivazione apparente integra invece un vizio autonomo, denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando l’apparato argomentativo si risolva in mere clausole di stile.

Il Fatto

Tra la promittente venditrice di un immobile e il promissario acquirente era stato concluso un contratto preliminare di vendita. Il promissario ha convenuto la controparte davanti al Tribunale di Piacenza, deducendo l’inadempimento della promittente venditrice per non aver eliminato l’usufrutto gravante sul bene, e chiedendo in via principale l’esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ., in subordine la restituzione del doppio della caparra e il risarcimento dei danni.

La convenuta, in via riconvenzionale, ha invocato la legittimità del proprio recesso ex art. 1385 cod. civ. e il diritto a trattenere la caparra. In sede di comparsa conclusionale l’attore ha mutato la domanda in quella di risoluzione del preliminare per inadempimento. Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto e condannato la convenuta alla restituzione della caparra. La Corte di appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione, con sentenza depositata il 26 ottobre 2018. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava error in procedendo, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omesso esame e omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: la corte territoriale avrebbe motivato per relationem alla sentenza di primo grado, senza argomentare sulla clausola n. 8 del preliminare, con motivazione meramente apparente. Il secondo motivo prospettava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per essersi il giudice di appello sottratto all’obbligo di interpretare il contratto.

La Corte, riuniti i motivi, li ha dichiarati inammissibili. Ha richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non la ricostruzione della volontà delle parti, accertamento in fatto non consentito in sede di legittimità, ma solo l’individuazione dei criteri ermeneutici e del processo logico seguito dal giudice, per verificare errori di diritto o vizi del ragionamento (Sez. III n. 17248 del 2003).

Ha poi ribadito che l’interpretazione è sindacabile solo per violazione delle regole legali di ermeneutica, non per il fatto che il giudice abbia scelto una tra le molteplici letture del testo negoziale; quando una clausola ammette più interpretazioni, la parte che ne aveva proposto una disattesa non può dolersi in cassazione che ne sia stata privilegiata un’altra (Sez. III n. 11254 del 2018).

Nel caso concreto, la ricorrente non deduceva la violazione delle regole ermeneutiche, ma chiedeva una diversa lettura del contratto. La Corte d’appello, senza incorrere nei vizi denunciati, aveva affermato che la clausola n. 8 recepisce la volontà delle parti sulla mancata estinzione della procedura esecutiva e prevede la facoltà, non l’obbligo, del promissario acquirente di addivenire comunque alla stipula del rogito limitatamente alla sola nuda proprietà e per una quota dell’usufrutto. L’inadempimento della promittente venditrice discendeva dal non aver garantito la piena e libera disponibilità dell’immobile, da pesi e dal diritto di usufrutto, come previsto dalla clausola n. 3. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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