Restituzione post cassazione solo per il rapporto deciso dal giudice di rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15161 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguenza della sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ., a condizione che siano riferite a somme corrisposte in esecuzione della sentenza poi cassata. Ne deriva che tale disposizione non può essere invocata quando il rapporto dedotto in causa non sia stato oggetto della pronuncia di cassazione con rinvio: la norma presuppone una cassazione rispetto alla quale la domanda si ponga come conseguenza. Il giudice di rinvio non può quindi essere investito di una pretesa restitutoria relativa a un rapporto rimasto estraneo alla pronuncia di legittimità, non configurandosi la violazione di legge denunciata.
Il Fatto
Il giudice del lavoro del tribunale aveva rigettato le domande di un pensionato, già dipendente di una banca, volte al ricalcolo del trattamento pensionistico integrativo e complementare. La richiesta muoveva dalla pretesa di computare l’anzianità contributiva maturata nel periodo di fruizione del c.d. superbonus, esercitando l’opzione di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 243/2004, e di determinare la pensione complementare nella misura dell’85% della retribuzione pensionabile in luogo dell’82% applicato.
La corte d’appello aveva accolto il gravame del lavoratore. All’esito di un primo ricorso per cassazione, questa Corte aveva cassato con rinvio la decisione, affermando che l’esercizio dell’opzione determina la cristallizzazione della posizione previdenziale. Il giudice di rinvio aveva poi condannato il Fondo a una differenza pensionistica, rigettando la domanda verso la banca e dichiarando inammissibile la richiesta di restituzione della stessa banca. Avverso tale sentenza la società, subentrata per fusione, ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 389 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che proprio dinanzi al giudice di rinvio avrebbero dovuto essere proposte le domande di restituzione conseguenti alla sentenza di cassazione. La ricorrente assume che la corte territoriale abbia trascurato tale regola processuale.
La Corte ritiene il motivo privo di pregio. La norma è chiara nel riferirsi a somme corrisposte in esecuzione di una sentenza poi cassata con rinvio. Nel caso concreto, la cassazione con rinvio ha riguardato soltanto il trattamento integrativo a carico del Fondo, essendosi la Corte pronunciata in relazione a un singolo motivo del precedente ricorso, che non investiva il trattamento complementare.
Ne consegue che sulla questione del trattamento complementare non vi è stata alcuna cassazione con rinvio rispetto alla quale possa operare l’art. 389 cod. proc. civ. Il rinvio era stato disposto al solo fine di determinare il trattamento pensionistico integrativo sulla base dei principi affermati. Se dunque oggetto del giudizio originario era stata anche la domanda relativa al trattamento complementare verso la banca, la pronuncia di legittimità non si è estesa a quel rapporto.
La Corte osserva inoltre che la sentenza impugnata ha evidenziato come nessuna domanda di restituzione fosse stata proposta dalla banca nei giudizi di merito, né prospettata dinanzi alla Corte di legittimità. Non si tratta, pertanto, di una mera restituzione di somme riconosciute in forza della sentenza oggetto di cassazione, ma di una pretesa diversa e ulteriore.
Il ricorso è dunque rigettato. La ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.