Annullamento in autotutela e cessazione della materia del contendere in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 8834 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela dell’atto impositivo, intervenuto nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Nel giudizio di legittimità tale sopravvenienza va dichiarata con sentenza che opera alla stregua di cassazione senza rinvio, poiché la composizione della controversia impone la rimozione delle sentenze non più attuali. Alla cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non consegue necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, quando l’annullamento non dipenda da una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dalla sua emanazione. Le spese possono pertanto essere compensate, specie in presenza di sopravvenuti interventi normativi e pronunce di incostituzionalità che hanno mutato la giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
Il Fatto
Le ricorrenti impugnavano un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione a un atto di cessione totalitaria di quote societarie, riqualificato dall’amministrazione come cessione di azienda e assoggettato a imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4541/2019, aveva rigettato l’appello delle parti, confermando la decisione di primo grado sfavorevole.
Le ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, come riformulato dalla legge n. 205/2017 e dalla legge n. 145/2018 di interpretazione autentica. Nel corso del giudizio l’amministrazione annullava in autotutela l’atto impugnato, circostanza dedotta e documentata dalle stesse ricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale la sopravvenienza processuale. Le ricorrenti deducono e documentano che l’avviso di liquidazione è stato annullato in autotutela dall’amministrazione, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione nel merito dei motivi di ricorso.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale costituisce causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Nel giudizio di legittimità tale evenienza va dichiarata con sentenza che opera alla stregua di cassazione senza rinvio, perché la composizione della controversia impone la rimozione delle sentenze non più attuali, inidonee a regolare il rapporto tra le parti. A sostegno richiama Cass. n. 19533 del 2011, Cass. n. 6068 del 2022, Cass. n. 5757 del 2021 e Cass. n. 9753 del 2017.
Quanto alle spese, la Corte rileva che nel processo tributario alla cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non si correla necessariamente la condanna secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora l’annullamento non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dalla sua emanazione (Cass. n. 7273 del 2016; Cass. n. 22231 del 2011). Nel caso concreto, sulla res controversa si sono sovrapposti interventi normativi e pronunce del Giudice delle leggi (Corte cost. n. 158 del 2020; Corte cost. n. 39 del 2021), che hanno conferito alla questione profili di novità e mutato la giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Da qui la compensazione integrale delle spese, in linea con Cass. n. 2051 del 2022.
Infine, la Corte esclude il presupposto del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: la natura eccezionale e sanzionatoria della misura impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 10140 del 2020; Cass. n. 19071 del 2018). La Corte dichiara pertanto cessata la materia del contendere e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza.
Nota della Redazione
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