Giudizio di rinvio e principio di diritto sull’art. 18 statuto lavoratori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12748 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio, il collegio può essere composto anche da magistrati che hanno partecipato al giudizio conclusosi con la pronuncia di annullamento, senza compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà. Il giudice del rinvio non viola il giudicato interno sull’illegittimità del licenziamento quando, senza rinnovare il giudizio di proporzionalità, sussume la condotta accertata nella previsione contrattuale collettiva per stabilire la tutela applicabile. Non è configurabile la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. quando la Corte territoriale resta nel perimetro decisionale delineato dal principio di diritto enunciato in sede rescindente.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di ordinanza di cassazione, ha ritenuto che la condotta addebitata al lavoratore, quadro e direttore per una Regione di una società di riscossione, non potesse essere inquadrata tra le condotte punibili dalla contrattazione collettiva con sanzione conservativa. Ha pertanto dichiarato risolto il contratto di lavoro e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, deducendo la violazione del giudicato interno e del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui, nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio, il collegio può essere composto anche con magistrati che hanno partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza compromissione dell’imparzialità e terzietà del giudice.
I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, censurano la lettura e l’applicazione data dalla Corte territoriale alla pronuncia rescindente: da un lato la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per asserita nuova valutazione della condotta; dall’altro la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. per nuovi accertamenti di merito sulla gravità del fatto.
La Corte ripercorre l’ordinanza rescindente per individuare il deliberato e l’ambito del giudizio di rinvio. Dopo aver disatteso il ricorso incidentale della società e confermato l’illegittimità del licenziamento per sproporzione, la valutazione si era incentrata sul motivo relativo all’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del 2012. Era stato affermato il principio per cui è consentita al giudice la sussunzione della condotta accertata nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa, anche quando tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche, senza che ciò trasmodi nel giudizio di proporzionalità.
La Corte osserva che la pronuncia rescindente ha rimesso al giudice del rinvio la verifica sulla tutela riconoscibile nel caso concreto, avuto riguardo alla scala valoriale adottata dalla contrattazione collettiva. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale, lungi dal rinnovare il giudizio di proporzionalità ai fini della legittimità del licenziamento, ha valutato la condotta in base alle previsioni del contratto collettivo, pervenendo a escludere la tutela reintegratoria e a riconoscere unicamente quella indennitaria.
Non è dunque configurabile né la dedotta violazione del giudicato interno, né la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., essendosi la Corte di merito mantenuta nel perimetro decisionale rimessole. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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