Il trattamento di fine servizio resta infrazionabile nel transito tra enti pubblici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24046 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione d’azienda o di trasferimento del rapporto di lavoro tra enti pubblici, l’operare del principio di continuità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. impone che sia il cessionario, al momento della cessazione del rapporto con lui, a dover sostenere l’onere dell’indennità di fine rapporto comunque denominata, ivi incluso il trattamento di fine servizio. Il principio di infrazionabilità del trattamento di fine rapporto costituisce la regola ordinaria, derogabile solo da una previsione espressa che, nella specie, non ricorre. Le passività che restano a carico della gestione liquidatoria dell’ente cedente sono esclusivamente quelle già maturate e divenute esigibili al momento della cessione, non potendovi essere ricompresi i debiti la cui esigibilità sia differita e il cui maturare sia legato a un rapporto che prosegue.
Il Fatto
Un dipendente del Consorzio ASI di Caltanissetta, transitato nel 2017 presso l’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP) in forza della legge regionale siciliana n. 8 del 2012, veniva collocato in quiescenza a decorrere dal 15 agosto 2020. Il lavoratore agiva in giudizio per ottenere dall’IRSAP le differenze sul trattamento di fine servizio, rivendicando la continuità del rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Caltanissetta accoglieva il ricorso e condannava l’IRSAP al pagamento della differenza. La Corte d’appello di Caltanissetta confermava la decisione, ritenendo applicabile l’art. 2112 c.c. al passaggio del lavoratore dal Consorzio all’IRSAP, con conseguente continuità del rapporto e infrazionabilità della buonuscita, da corrispondersi interamente dal datore di lavoro cessionario. Avverso tale sentenza, l’Istituto proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione è stata chiamata a verificare se l’art. 19, comma 8, della l.r. Sicilia n. 8/2012 contenesse una deroga espressa al principio di continuità del rapporto di lavoro di cui all’art. 2112 c.c., tale da giustificare il frazionamento delle competenze di fine rapporto e l’accollo delle relative passività alla gestione liquidatoria del Consorzio soppresso.
I giudici di legittimità hanno richiamato la natura del TFS quale retribuzione differita con funzione previdenziale, che matura tempo per tempo ma diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto, escludendo che un debito siffatto possa essere considerato una passività già maturata al momento del transito del personale. La deroga all’art. 2112 c.c., con la conseguente possibilità di una liquidazione frazionata dell’indennità, richiede necessariamente una previsione espressa che la giustifichi.
L’Istituto ricorrente invocava l’interpretazione autentica fornita dall’art. 64 della l.r. Sicilia n. 9/2013, che esclude il transito all’IRSAP delle posizioni debitorie dei soppressi Consorzi. La Corte ha tuttavia chiarito che tale disposizione, al pari di altre norme di settore (come l’art. 6 della legge n. 724/1994 in materia di AUSL), mira a evitare che l’ente subentrante sia ostacolato nell’esercizio delle proprie funzioni da pregressi debiti. Le passività da considerare escluse dal transito sono solo quelle già maturate e divenute esigibili al momento della cessione, non i debiti a esigibilità differita il cui maturare dipenda dalla prosecuzione del rapporto.
La Corte ha inoltre richiamato il proprio recente orientamento, espresso con riguardo al transito del personale dei Consorzi ASI all’IRSAP in materia di pensione integrativa, fondato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2016 che ha interpretato l’art. 19, comma 8, della l.r. n. 8/2012 nel senso del transito all’Istituto dei trattamenti previdenziali. In assenza di deroga espressa, il rapporto di lavoro unitario e proseguito senza soluzione di continuità impone l’infrazionabilità del trattamento, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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