Inammissibile il ricorso che compendia violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 12747 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che compendia, in un unico motivo, profili di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e di vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., prospettati in termini tra loro incompatibili, è inammissibile per difetto di specificità. L’accertamento della volontà delle parti sul contenuto di un negozio giuridico costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito. Chi censura in cassazione la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. deve indicare le norme violate e precisare come il giudice se ne sia discostato o li abbia applicati con argomentazioni illogiche; non basta contrapporre la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata.

Il Fatto

Una associazione sportiva dilettantistica e il suo legale rappresentante, in proprio, impugnavano davanti alla giustizia tributaria l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione emessi per IVA relativa a un anno d’imposta. L’Amministrazione finanziaria aveva riqualificato i proventi netti ricevuti dall’associazione a titolo di introiti pubblicitari come corrispettivi per sponsorizzazioni, modificando il regime di detraibilità forfettaria previsto dalla legge n. 398 del 1991 dal 50% per le prestazioni pubblicitarie al 10% per le sponsorizzazioni.

La Commissione tributaria provinciale, nei processi riuniti, aveva accolto i ricorsi dei contribuenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma, aveva riconosciuto la legittimità dell’operato dell’Amministrazione e confermato integralmente le riprese. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta un unico motivo, con il quale i contribuenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, per erronea qualificazione dei contratti stipulati attraverso un’erronea distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione, e contestualmente l’omesso esame di un fatto decisivo.

Il motivo è dichiarato inammissibile per più concorrenti profili. Il giudizio di legittimità è a critica vincolata: le censure alla pronuncia di merito devono collocarsi entro un elenco tassativo di motivi, poiché la Corte non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo di legalità e logicità che non consente di riesaminare autonomamente il merito della causa, secondo il richiamato precedente Cass. 28 novembre 2014 n. 25332. Il motivo, compendiando profili incompatibili come la violazione di legge e il vizio motivazionale, difetta di specificità.

Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha espressamente esaminato i contratti versati in atti, interpretando la volontà delle parti nel senso di aver posto in essere contratti di sponsorizzazione e non di pubblicità, con le relative conseguenze fiscali ai fini IVA.

Quanto alla dedotta violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, la Corte richiama il proprio orientamento (Cass. Sez. I, ordinanza n. 9461 del 09.04.2021): il ricorrente deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, indicando specificamente le norme asseritamente violate e i principi in esse contenuti, e deve precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato o li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche. Tale adempimento non risulta compiuto, e la censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.

Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Le spese di lite, regolate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con condanna dei ricorrenti in solido. La Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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