Giudicato amministrativo su rapporto di durata e legittimazione solidale degli enti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16826 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su un rapporto di durata dispiega i propri effetti anche per il futuro, purché permangano invariate le condizioni di fatto e di diritto considerate dalla pronuncia. Ne consegue che, in sede di impugnazione, è ininfluente la contestazione del merito della pretesa ormai coperta da giudicato: può essere dedotta soltanto la sopravvenienza di nuovi fatti o di nuove norme idonee a modificare la realtà circostanziale del rapporto. Sul piano della legittimazione passiva, sussiste la legittimazione solidale e concorrente dell’azienda universitaria e dell’università, in ragione della cogestione dei rispettivi rapporti di lavoro desumibile dalla normativa di settore.

Il Fatto

La vicenda riguarda un rapporto di lavoro instaurato con un’azienda universitaria e un’università. Il lavoratore aveva ottenuto il riconoscimento di un’indennità in primo grado, sulla base di un giudicato amministrativo formatosi su un rapporto di durata. La Corte d’Appello aveva confermato la spettanza dell’indennità per il periodo successivo, ritenendo il giudicato estensibile al futuro nell’invarianza delle condizioni di fatto e di diritto.

L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, contestando la portata del giudicato e la debenza dell’indennità. L’università ha depositato controricorso con ricorso incidentale sulla legittimazione passiva. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale si articola su due censure, entrambe incentrate sulla asserita violazione dell’art. 2909 cod. civ. La Corte rileva anzitutto che la prima censura è apodittica: la ricorrente deduce che il passaggio della sentenza di primo grado valorizzato come autonoma ratio decidendi avesse natura meramente argomentativa, ma non trascrive i passaggi necessari a fondare l’assunto.

In particolare, la ricorrente riporta solo la parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto l’esistenza del giudicato, omettendo i passaggi in cui il primo giudice aveva comunque ritenuto spettante l’indennità. Il ragionamento sull’esistenza di una doppia ratio esige la trascrizione di entrambi i passaggi, nella loro consecuzione grammaticale. Il passaggio trascritto, del resto, delinea con nettezza un’autonoma ratio decidendi, con il riferimento a una «concorrente ragione» e all’esistenza del giudicato amministrativo.

Resta dunque consolidata la conclusione che il giudicato su rapporto di durata dispiega effetti anche per il futuro nell’invarianza delle condizioni di fatto e di diritto, come affermato da Cass. n. 38897 del 2021, Cass. n. 37269 del 2021 e Cass. n. 20765 del 2018.

La seconda parte del motivo, con cui si assume che l’appello avesse confutato la spettanza dell’indennità, è a sua volta ininfluente. Una volta stabilito che il giudicato aveva quella portata, ciò che poteva essere posto in discussione era soltanto l’intervento di nuovi fatti o nuove norme modificative della realtà del rapporto, evenienza che il motivo non prospetta. Il periodo di causa, del resto, non risulta coperto dal giudicato amministrativo per la parte già decisa, e le osservazioni sul regime transitorio di cui al d. lgs. n. 519 del 1999 sono parimenti irrilevanti.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato sulla legittimazione passiva solidale e concorrente dell’azienda universitaria e dell’università, richiamando Cass. Sez. Un. n. 9279 del 2016, Cass. n. 5325 del 2014 e Cass. n. 12908 del 2013. La cogestione dei rapporti giustifica la legittimazione di entrambi gli enti. Il ricorso principale e quello incidentale sono pertanto rigettati, con condanna solidale alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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