Inammissibile il ricorso che non trascrive gli atti su cui si fonda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12776 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deduzione in sede di legittimità di un error in procedendo, che abilita la Corte al diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi alla stregua dei principi di specificità e autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. Il ricorrente deve non solo trascrivere in modo essenziale gli atti e i documenti rilevanti ai fini della censura, ma anche indicare il luogo del fascicolo processuale o di parte in cui essi sono reperibili. Il canone non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, per non incidere sulla sostanza del diritto in contesa, ma ciò non impone una revisione dei principi affermati: la sentenza Corte EDU Succi et al. c/ Italia si è limitata a rilevare che, nel caso scrutinato, quegli obblighi erano stati rispettati.

Il Fatto

La società aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo con cui l’INPS era stato condannato a pagare somme per sgravi contributivi, asseritamente dovuti in esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato. La Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo, rilevando che il credito era stato quantificato dalla società in modo indistinto e senza riferirsi ai singoli rapporti di lavoro.

Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova e il travisamento degli elementi documentali. L’INPS ha resistito con controricorso. La causa è giunta all’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sosteneva che, essendo il giudicato una condanna generica, gravava sull’INPS l’onere di contestare i conteggi e di provare la diversa misura del credito. La Corte ha però rilevato che i giudici di merito avevano accertato come il calcolo fosse stato effettuato dividendo la contribuzione complessivamente versata per il numero totale degli occupati e moltiplicando il risultato per trenta, senza riferirsi a ciascun dipendente e alla durata del relativo rapporto.

Il motivo è stato dichiarato inammissibile per una ragione preliminare e assorbente: né il ricorso in monitorio, né il ricorso in opposizione dell’INPS, né la memoria di costituzione in primo grado della ricorrente erano stati trascritti nel ricorso per cassazione, nemmeno nella misura necessaria a dare alle censure un fondamento fattuale non opinabile. La ricorrente non aveva neppure indicato in quale luogo del fascicolo tali atti fossero reperibili, in spregio dell’art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.

La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’ammissibilità del motivo è condizione dell’esercizio del potere di diretto esame degli atti. Ha citato, tra le pronunce più recenti, Cass. n. 3612 del 2022 e Cass. n. 28184 del 2020, cui hanno dato continuità Cass. nn. 42047 del 2021, 3760, 24434 e 30378 del 2022.

Quanto all’orientamento delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022, che ha escluso un’interpretazione eccessivamente formalistica del canone di autosufficienza anche alla luce della sentenza Corte EDU 28.10.2021, Succi et al. c/ Italia, il Collegio ha precisato che la stessa Corte europea non ha stigmatizzato l’esigenza di trascrivere i passaggi pertinenti del documento e di operare il necessario riferimento all’originale, ma ha solo ritenuto che nel caso scrutinato tali obblighi fossero stati rispettati.

Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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