Imposta unica scommesse: bookmaker estero obbligato anche senza concessione (Cass. civ. Sez. V n. 11716 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse, poiché l’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 ha natura interpretativa e si applica anche ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore, salvo il limite temporale fissato dalla Corte cost. n. 27/2018 per le annualità antecedenti al 2011. Per le annualità dal 2011 il Centro di Trasmissione Dati è obbligato principale e il bookmaker obbligato solidale, senza che la pronuncia di incostituzionalità abbia inciso sulla posizione del bookmaker. Le restrizioni alla libera prestazione dei servizi sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale e non integrano alcuna discriminazione tra operatori nazionali ed esteri. È esclusa la violazione del legittimo affidamento e non sussiste alcuna obiettiva incertezza normativa per il periodo successivo al 2011.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava a una società di diritto maltese, esercente la raccolta di scommesse con sede all’estero, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998 per l’anno 2009, quale obbligata in solido con il titolare di un Centro di Trasmissione Dati. Notificava inoltre, al titolare di una ditta individuale quale obbligato principale e alla società estera quale obbligata solidale, due avvisi per le annualità 2012 e 2013.
I ricorsi proposti davanti alla Commissione tributaria provinciale venivano respinti. L’appello della società estera era accolto solo quanto all’avviso relativo al 2009 e limitatamente alle sanzioni. Avverso tale decisione i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a otto motivi e con istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE. Le imposte sui giochi non hanno natura armonizzata e rilevano solo rispetto alla libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 TFUE. Gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della spesa eccessiva e di contrasto alle infiltrazioni criminali costituiscono motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni, purché proporzionate. Il legislatore nazionale ha esplicitato tali finalità nell’art. 1, comma 64, della legge n. 220/2010, e il giudice unionale ha escluso qualsiasi discriminazione, applicandosi il tributo a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano.
La Corte passa poi al quadro normativo. L’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 individua quali soggetti passivi coloro che gestiscono concorsi pronostici e scommesse. L’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 ha chiarito che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse anche per conto di terzi ubicati all’estero e che il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente. Il presupposto dell’imposizione non è la giocata in sé, ma la prestazione del servizio di gioco, come emerge dal percorso storico e sistematico del tributo.
Il giudice delle leggi, con la Corte cost. n. 27/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella sola parte in cui assoggettano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per le annualità precedenti al 2011, essendosi ormai cristallizzate le commissioni pattuite. Per il periodo anteriore rispondono dunque soltanto i bookmakers. Per le annualità dal 2011, invece, la disposizione interpretativa costituisce parametro per rimodulare i rapporti negoziali, sicché la solidarietà e la possibilità di traslazione dell’imposta non determinano alcun vulnus.
Ne deriva che, vertendosi sul 2009 per la sola posizione del bookmaker e sul 2012-2013 per le posizioni di bookmaker e Centro di Trasmissione Dati, le censure sono infondate. Le varie pronunce richiamate (Cass. Sez. V n. 9153 del 2021 e le numerose decisioni del 2021 e del 2022) confermano l’assoggettamento del bookmaker estero e l’obbligazione principale del Centro di Trasmissione Dati per il periodo successivo al 2011.
Quanto al legittimo affidamento, la Corte rileva che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione che il bookmaker, anche privo di concessione, fosse soggetto passivo già prima della disposizione interpretativa. Per l’obiettiva incertezza normativa, l’esimente non opera per il periodo 2012-2013, successivo alla legge di interpretazione autentica che ha sciolto ogni dubbio per il periodo antecedente. Infine, sulla condanna alle spese in favore dell’Agenzia assistita da propri funzionari, la Corte conferma la ripetibilità secondo l’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546/1992, con la riduzione del venti per cento. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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