Notifica postale nulla se l’avviso non indica il luogo di immissione (Cass. civ. Sez. V n. 12774 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo posta, ove il destinatario sia temporaneamente irreperibile, le modalità del procedimento notificatorio devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di ricevimento. L’art. 8 della legge n. 890 del 1982 impone che risulti specificato il luogo di immissione dell’avviso nella cassetta postale, poiché solo tale indicazione consente il controllo ex post dell’effettivo compimento dell’attività e dell’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. L’aspecificità di tale menzione, non supplita dalle annotazioni apposte sulla sola busta contenente l’atto, comporta l’invalidità della notificazione e, di riflesso, l’invalidità dell’atto impositivo presupposto e della successiva pretesa di pagamento.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a un contribuente un invito al pagamento avente ad oggetto l’Irpef per l’anno 2007. Il contribuente impugnava il sollecito davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo vizi procedurali e di merito e, per quanto qui rileva, l’invalidità dell’atto per l’omessa regolare notificazione dell’atto presupposto, un avviso di accertamento. Il giudice di primo grado accoglieva le difese del contribuente e annullava l’invito; la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione.
L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione. Resisteva il contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato. La questione centrale riguardava la validità delle notificazioni postali dell’atto presupposto, tentate due volte e mai ritirate dal destinatario.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il motivo con cui si censura la decisione della CTR per avere ritenuto indispensabile, ai fini della validità della notificazione, l’indicazione dell’indirizzo completo del destinatario sull’avviso di ricevimento. Ricostruisce i fatti rilevanti: le notificazioni erano state tentate due volte, in entrambi i casi il contribuente risultava temporaneamente irreperibile e il notificatore aveva attestato di avere immesso l’avviso nella cassetta e di avere spedito la comunicazione di avvenuto deposito.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in caso di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di ricevimento. Ove dall’annotazione dell’agente postale non possa ricavarsi il puntuale espletamento di tutte le formalità prescritte, e segnatamente il luogo di immissione dell’avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata (Cass. sez. VI-V n. 13278 del 2013). Nello stesso senso si era già chiarito che l’indicazione del luogo di affissione o immissione dell’avviso costituisce elemento essenziale di riscontro dell’effettivo compimento dell’attività, non potendo l’agente postale limitarsi a lasciare un avviso in modo generico (Cass. sez. I n. 1224 del 1999).
Nel caso concreto, gli avvisi di tentata notificazione riportavano soltanto il nominativo del contribuente e il Comune di effettuazione, senza alcuna indicazione, neppure parziale, dell’indirizzo. Non sussistono quindi le condizioni per verificare ex post in quale luogo e in quale cassetta postale l’avviso sia stato immesso. Le attestazioni mancanti sull’avviso non possono essere supplite da quelle annotate sulla busta contenente l’atto, della quale peraltro non è provata la pervenuta disponibilità in capo al destinatario.
La Corte respinge pertanto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Solo per completezza richiama il principio delle Sezioni Unite n. 10012 del 2021, secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, in caso di rifiuto, temporanea assenza o assenza di altre persone idonee a ricevere l’atto, può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione. Le spese di lite seguono la soccombenza; non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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