Opposizione allo stato passivo: censure alla ratio autonoma non superata (Cass. civ. Sez. I n. 8404 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze relative alle altre rationes decidendi, poiché queste ultime non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione ormai definitiva su quel punto. Non costituiscono fatti il cui omesso esame integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. le argomentazioni o deduzioni difensive e le domande o eccezioni formulate nella causa di merito. Il principio di non contestazione richiamato dall’art. 115 cod. proc. civ. opera esclusivamente nei confronti delle parti costituite e non è applicabile a quella rimasta contumace.
Il Fatto
Un’associazione professionale di avvocati chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di una società per compensi professionali, articolati tra attività giudiziale e stragiudiziale e tra l’incarico di segretario del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci. Il giudice delegato accoglieva solo in parte la domanda, riconoscendo due importi in privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis n. 2 cod. civ. e il residuo in chirografo.
Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta dall’associazione. Rilevava, da un lato, che non era provata l’attività di assistenza legale nella misura dedotta né la data certa della missiva contenente la determinazione del compenso; dall’altro, che la documentazione non si riferiva ad attività diversa da quella già ammessa. Proposto ricorso per cassazione con tre motivi, la procedura intimata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — violazione dell’art. 2704 cod. civ. sulla data certa e omesso esame di un fatto decisivo — sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Il decreto impugnato si regge su una pluralità di ragioni distinte e autonome: l’una riguarda l’assenza di prova dello svolgimento dell’attività professionale, l’altra la mancanza di data certa della scrittura privata con cui era stata determinata l’entità del compenso.
Rispetto alla prima ratio decidendi, i mezzi si limitano a contraddire l’accertamento di fatto del giudice di merito, sostenendo che l’attività sarebbe stata regolarmente prestata. Sotto l’apparente deduzione del vizio di legge e dell’omesso esame, la critica mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici, con conseguente inammissibilità, richiamandosi sul punto Cass. 5987/2021, Cass., Sez. U., 34476/2019 e Cass., Sez. U., 16303/2018.
Parimenti inammissibile è la doglianza sull’omesso esame delle istanze istruttorie: non costituiscono fatti rilevanti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. le deduzioni difensive e le domande o eccezioni di merito. Da qui la preclusione anche delle censure volte a contestare la seconda ratio, che non potrebbero condurre alla cassazione stante la definitività dell’altra (cfr. Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).
Il terzo motivo — omesso esame del compenso stragiudiziale e nullità del decreto per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. — è anch’esso inammissibile. Il decreto chiarisce che l’opponente non aveva fornito elementi sui fatti costitutivi del diritto, poiché la documentazione non si riferiva ad attività ulteriore rispetto a quella già ammessa al passivo. Il motivo sfugge al confronto con tale argomento e insiste sulla mancanza di contestazioni del curatore, non costituitosi nel giudizio di opposizione: il principio di non contestazione, richiamato dall’art. 115 cod. proc. civ., non opera nei confronti della parte contumace. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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