Opposizione a decreto ingiuntivo e riassunzione pendenza dal deposito del ricorso monitorio (Cass. civ. Sez. II n. 12820 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della individuazione del regime intertemporale dell’art. 327 cod. proc. civ., la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si determina con riferimento alla data di deposito del ricorso per l’emissione del decreto stesso, e non a quella di notificazione dell’atto di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente. La dichiarazione di incompetenza del giudice adito in sede monitoria, con revoca del decreto, non determina l’instaurazione di un nuovo processo: la tempestiva riassunzione ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ. costituisce prosecuzione di quello originario, che conserva tutti gli effetti sostanziali e processuali. Ne consegue che, per i ricorsi monitori depositati prima del 4 luglio 2009, trova applicazione il previgente termine lungo di un anno per l’impugnazione, con l’aggiunta del periodo di sospensione feriale.

Il Fatto

Una società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Viterbo per il pagamento del prezzo residuo di una fornitura di traverse ferroviarie. La società debitrice propose opposizione, eccependo preliminarmente l’incompetenza del giudice adito. Il Tribunale dichiarò la propria incompetenza, revocò il decreto e indicò come competente il Tribunale di Roma.

Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Roma, questo accolse per quanto di ragione la domanda della creditrice, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. Proposto appello da parte soccombente, la Corte di appello di Roma lo dichiarò inammissibile per tardività, qualificando la riassunzione come giudizio nuovo e applicando il termine semestrale dell’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. come modificato dalla legge n. 69/2009. La società appellante ricorse per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del regime intertemporale applicabile all’art. 327 cod. proc. civ. Il ricorso monitorio era stato depositato il 27 maggio 2009, quindi prima dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009, decorrente dal 4 luglio 2009. La Corte richiama la disposizione di diritto intertemporale dell’art. 58, comma 1, legge n. 69/2009, secondo cui, per i procedimenti per decreto ingiuntivo, la data di instaurazione del giudizio coincide con il deposito del ricorso per l’emissione del decreto.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere irrilevante, a tal fine, che il giudice dell’opposizione si dichiari incompetente e che la causa venga riassunta davanti al giudice competente (vengono citate Cass. n. 16005/2011 e Cass. n. 4987/2016). Ne deriva che alle controversie di opposizione a decreti ingiuntivi emessi su ricorsi depositati prima del 4 luglio 2009 si applicano le disposizioni processuali anteriori.

La Corte confuta la tesi della Corte territoriale, che aveva qualificato la riassunzione come giudizio autonomo e nuovo. Una volta intervenuta la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con revoca del provvedimento monitorio, la tempestiva riassunzione davanti al giudice competente non concerne la causa di opposizione, bensì la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, soggetta alla cognizione ordinaria piena. Non viene meno, pertanto, la prospettiva della prosecuzione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ..

La riassunzione, quando avviene nel termine fissato dal giudice o dalla legge, non instaura un nuovo processo ma costituisce prosecuzione di quello originario, che conserva tutti gli effetti sostanziali e processuali (richiamate Cass. n. 9915/2019 e Cass. n. 5542/2021). Nella specie, quindi, avrebbe dovuto applicarsi il previgente termine lungo di un anno, con l’aggiunta del periodo di sospensione feriale.

Con riguardo al computo, la Corte precisa che la riduzione della sospensione feriale da 46 a 31 giorni, introdotta dall’art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014, trova applicazione, in mancanza di disciplina transitoria, dalla sospensione relativa al periodo feriale 2015, a nulla rilevando la data dell’impugnazione o della pubblicazione della sentenza. Poiché la sentenza di primo grado fu pubblicata il 17 febbraio 2014 e l’appello fu notificato il 3 aprile 2015, l’impugnazione risulta tempestiva, essendo stata proposta entro il termine massimo di un anno e 46 giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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