Inammissibile il ricorso per cassazione con esposizione del fatto gravemente insufficiente (Cass. civ. Sez. III n. 3497 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è un requisito di contenuto-forma e impone che il ricorso consenta alla Corte una cognizione chiara e completa del fatto sostanziale e del fatto processuale, senza necessità di ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la sentenza impugnata. Il ricorso deve indicare, sia pure in modo sommario, le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, le eccezioni e le difese, lo svolgimento della vicenda processuale e il tenore della sentenza gravata. La violazione di tale onere determina l’inammissibilità del ricorso, che non può essere superata sollecitando la Corte a una nuova valutazione del merito. La declaratoria di inammissibilità comporta il sorgere dei presupposti per il pagamento del contributo unificato, se dovuto.

Il Fatto

Un proprietario conveniva in giudizio davanti al Tribunale due occupanti di un immobile, chiedendo il risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione del bene, già concesso in locazione con contratto dichiarato nullo in altra sede. Il Tribunale, accertato il mancato versamento dei canoni dalla stipulazione del primo contratto fino all’effettivo rilascio, condannava entrambi i convenuti in via solidale al pagamento della somma determinata dal consulente tecnico d’ufficio per l’indebita occupazione, oltre alle spese.

Proposto appello da uno solo dei condannati, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’impugnazione con sentenza n. 609/2020. La soccombente ricorreva allora per cassazione, articolando tre motivi e beneficiando del gratuito patrocinio. L’intimato non svolgeva difese e il Procuratore Generale non rassegnava conclusioni scritte.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo dal rilievo che l’esposizione del fatto contenuta nell’atto non rispetta le prescrizioni dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. Richiamando le Sezioni Unite n. 2602/2003 e n. 11653/2006, la Corte ribadisce che il requisito in esame ha funzione di garantire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.

Sul piano applicativo, la Corte rileva che la ricorrente ha fatto riferimento a precedenti contenziosi tra le parti senza chiarirne l’oggetto; ha omesso di indicare causa petendi e petitum della domanda definita con la sentenza gravata; non ha riferito le difese svolte in primo grado, né ha ripercorso l’iter argomentativo del giudice di prime cure, omettendo persino di chiarire la posizione processuale del litisconsorte condannato in solido. Analoghe lacune riguardano le ragioni dell’appello e le difese della parte appellata. L’esposizione del fatto risulta perciò gravemente e irrimediabilmente insufficiente.

La Corte aggiunge ulteriori profili di inammissibilità. La ricorrente richiama le sentenze dei precedenti giudizi senza specificare quando siano state prodotte, dove siano rinvenibili e come siano state sottoposte ai giudici di merito. Denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, ma in concreto sollecita una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Non spiega perché, in presenza di doppia conforme, le ragioni di fatto dei due gradi sarebbero tra loro diverse. Infine, censurando l’inammissibilità del motivo sul quantum debeatur disposta in appello, non si confronta con la ratio di quella decisione, fondata sulla mancata indicazione del valore alternativo da porre a base della decisione più favorevole invocata.

All’inammissibilità del ricorso consegue, richiamata Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, ad opera della ricorrente, dell’importo previsto per legge a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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