Decadenza triennale anche per situazioni pregresse dalla entrata in vigore della norma (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12824 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza introdotto da una legge sopravvenuta si applica anche alle situazioni giuridiche già in essere al momento della sua entrata in vigore, poiché la nuova disciplina opera retrospettivamente sui rapporti pendenti. La decorrenza del termine resta tuttavia fissata con riferimento alla data di entrata in vigore della modifica legislativa, in conformità ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini. Ne consegue che, ove sia previsto un termine di decadenza prima non esistente, questo non può computarsi dalla origine del diritto, ma solo dal momento in cui la norma che lo introduce entra in vigore. La decadenza, inoltre, opera limitatamente ai ratei della prestazione maturati nel triennio e non incide su quelli successivi.
Il Fatto
La vicenda riguarda un lavoratore che aveva ottenuto, nei primi due gradi di merito, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione secondo i criteri del fondo elettrici. Il Tribunale di Varese aveva accolto la domanda nel 2017; la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 7 febbraio 2019, aveva confermato la decisione, escludendo che fosse maturata alcuna decadenza in capo al ricorrente.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui censura la violazione dell’art. 47 e assume che la corte territoriale abbia trascurato la corretta applicazione del termine decadenziale introdotto dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 2011. Il lavoratore è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso e affronta il nodo centrale della decorrenza del termine decadenziale rispetto a situazioni giuridiche sorte prima dell’entrata in vigore della norma che lo ha introdotto. Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, espresso dalle Sezioni Unite n. 15352 del 22.07.2015 e da Sez. VI n. 25055 dell’11.12.2015, secondo cui un termine di decadenza introdotto da una legge sopravvenuta trova applicazione anche per le situazioni pregresse, con decorrenza fissata proprio dalla data di entrata in vigore della modifica.
Il principio si fonda sui criteri generali in materia di termini: la nuova disciplina opera anche per le situazioni soggettive già in essere, ma il dies a quo non può essere retrodatato alla origine del diritto, dovendo coincidere con il momento in cui la norma che introduce la decadenza è entrata in vigore.
Applicando tale regola al caso concreto, la Corte rileva che il ricorso giurisdizionale è stato introdotto solo il 28 maggio 2015 e che, pertanto, il termine decadenziale risulta ormai decorso. Il motivo di ricorso dell’INPS è quindi fondato, poiché la corte territoriale non si era attenuta al principio esposto.
La Corte precisa tuttavia un limite sostanziale: la decadenza riguarda esclusivamente i ratei della prestazione maturati nel triennio e non anche quelli successivi, come già affermato da Cass. Sez. L n. 17430 del 17.06.2021. La sentenza impugnata viene dunque cassata e la causa rinviata alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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