Reclutamento dirigenti società pubbliche e nullità della nomina senza gara (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33828 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società a partecipazione pubblica il reclutamento del personale, compreso l’accesso alla qualifica dirigenziale, deve avvenire mediante provvedimenti che indichino criteri e modalità, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001. La violazione di tale procedimento è sanzionata con la nullità della nomina, salvi gli effetti dell’art. 2126 cod. civ.. La progressione verticale del dipendente già in servizio, con accesso all’area di inquadramento superiore, integra novazione del rapporto di lavoro e non sottrae la fattispecie all’art. 19 d.lgs. n. 175/2016. In sede di legittimità la censura di violazione di legge non può risolversi in una contraria valutazione delle emergenze di fatto, né prescindere dalla specifica indicazione delle affermazioni della sentenza impugnata asseritamente in contrasto con le norme richiamate.
Il Fatto
Un dipendente di una società a totale partecipazione pubblica, operante nei servizi pubblici locali, aveva ottenuto dalla società dapprima la qualifica di dirigente e, successivamente, gli incarichi di direttore generale e di responsabile della prevenzione e della trasparenza. Dopo la revoca di tali incarichi, il lavoratore ha chiesto in giudizio l’accertamento dell’illegittimità della revoca e la condanna della società al risarcimento dei danni.
La società ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la declaratoria di nullità del provvedimento con cui era stata attribuita la qualifica dirigenziale e delle delibere di conferimento degli incarichi consequenziali. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda del lavoratore e ha accolto la riconvenzione; la Corte d’appello ha confermato la decisione. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicabile ratione temporis. La società resistente è a totale partecipazione pubblica; per il reclutamento del personale trova dunque applicazione l’art. 19 d.lgs. n. 175/2016, che impone l’adozione di provvedimenti con indicazione di criteri e modalità, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e dei principi di cui all’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001. La violazione di tale procedimento è espressamente sanzionata con la nullità, fatti salvi gli effetti dell’art. 2126 cod. civ..
Il giudice di merito ha accertato che la nomina a dirigente era avvenuta in violazione del procedimento prefigurato dal regolamento societario, al di fuori di qualsiasi procedura selettiva e comparativa cui fosse stata attribuita pubblicità. Né rileva che il lavoratore fosse già assunto nel ruolo impiegatizio: la progressione verticale con accesso all’area di inquadramento superiore si configura, secondo la Corte, quale novazione del rapporto di lavoro, come già affermato in tema di impiego pubblico privatizzato (Cass. Sez. Un. n. 8592/2012).
Quanto al primo motivo, la Corte ne rileva la plurima inammissibilità. Il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con esse. Il ricorrente non indica in rubrica le norme violate e, quanto all’art. 19 d.lgs. n. 175/2016, si limita a denunciare l’omessa motivazione. Il riferimento all’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 è inoltre non pertinente, poiché tale norma concerne il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche, non il reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica.
Anche il secondo, il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili. Il secondo e il quarto, pur formalmente deducendo violazione di legge, sollecitano in sostanza un diverso apprezzamento delle emergenze di fatto, estraneo al perimetro del vizio denunciato. Il terzo, relativo alla dedotta ultrapetizione, avrebbe dovuto essere fatto valere ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. e implicava l’adeguata trascrizione degli atti di riferimento. L’accertamento di fatto sul ruolo della qualifica dirigenziale, sorretto da doppia conforme ex art. 360, comma 4, cod. proc. civ., poteva essere incrinato solo con la denuncia del vizio di motivazione.
Quanto alle spese, la Corte non fa luogo alla condanna, poiché la società ha depositato tardivamente un atto non qualificabile come controricorso: nel procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., alla parte contro cui è diretto il ricorso è preclusa ogni attività processuale dal termine per il controricorso alla data dell’adunanza camerale. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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