Definizione agevolata e mancata istanza di trattazione: processo estinto (Cass. civ. Sez. V n. 634 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità pendente alla data di entrata in vigore della definizione agevolata delle liti fiscali di cui all’art. 6 d.lgs. n. 119/2018, la mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 determina l’estinzione del processo per decorso del termine, salva la facoltà di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. L’istanza di trattazione non può essere sostituita da un’istanza finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il Fatto
Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005, fondato sulla presenza di operazioni di prelievo e versamento non adeguatamente giustificate e sull’omessa dimostrazione di fatturazioni relative a otto accatastamenti. Proponeva ricorso e la C.t.p. di Frosinone lo accoglieva, ritenendo giustificate tutte le operazioni.
L’Ufficio appellava e la C.t.r. del Lazio accoglieva parzialmente il gravame, estendendo gli effetti della pronuncia di incostituzionalità ai soli prelievi bancari e lasciando al contribuente l’onere di giustificare i versamenti. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, lamentando l’error in iudicando per mancata integrale estensione retroattiva degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale. Nelle more, depositava istanza rappresentando di aver definito la lite in via agevolata.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina il merito del motivo, perché rileva un fatto sopravvenuto che assorbe ogni altra questione. Il contribuente aveva riferito di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 119/2018, impegnandosi al versamento rateale e versando l’ultima rata. Chiedeva pertanto dichiararsi estinto il giudizio, o in subordine la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio si sofferma sulla disciplina processuale della definizione. Rileva che nessuna delle parti ha presentato, entro il 31 dicembre 2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del d.lgs. n. 119/2018. La Corte precisa che tale istanza non può essere identificata con quella finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione, né risulta intervenuto un diniego della definizione poi impugnato.
Da qui la conseguenza: il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. La declaratoria non dipende da una scelta della parte, ma opera sul piano degli effetti processuali della norma. Resta salva la possibilità, per le parti, di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
Sul piano delle spese, la Corte applica l’ultimo periodo del comma 13: nel processo estinto le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. La decisione è adottata in camera di consiglio.
Nota della Redazione
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