Riclassificazione Inps settore industriale senza effetto retroattivo salvo dichiarazioni inveritiere (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12826 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art. 49 l. n. 88/1989 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Tale regola, posta dall’art. 3, comma 8, l. n. 335/1995, opera anche quando la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività. La retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato perché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.

Il Fatto

La controversia trae origine dalla domanda di una lavoratrice agricola volta a far accertare lo svolgimento di 102 giornate di lavoro nell’anno 2012 alle dipendenze di una società, con conseguente condanna dell’Inps al pagamento dell’indennità di disoccupazione. La Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda della lavoratrice.

Il giudice di appello riteneva che la riclassificazione operata dall’Inps con verbale di accertamento, con cui la società era stata ascritta al settore industriale e non più a quello agricolo, non potesse avere effetto retroattivo e non pregiudicasse quindi la posizione previdenziale della lavoratrice per le giornate effettuate prima della riclassificazione. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di doglianza.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, l. n. 335/1995, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. n. 352/1978 e dell’art. 44-bis d.l. n. 269/2003, sostenendo che anche l’ipotesi di accertamento ispettivo relativo all’omessa comunicazione di circostanze sulla prevalenza dell’attività industriale dovesse essere ricondotta alla retroattività voluta dalla norma.

La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando l’orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità (Cass. 568/22, Cass. 5541/21, Cass. 14257/19, Cass. 3460/18, Cass. 4521/06), che ha superato il precedente di Cass. 8558/14. Secondo tale indirizzo, la regola generale è quella per cui i provvedimenti Inps di variazione della classificazione non hanno efficacia retroattiva.

La Corte precisa che tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività. La retroattività resta limitata alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.

L’orientamento resiste alle critiche avanzate nel ricorso. La lettura dell’art. 3, comma 8, l. n. 335/1995 si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza del rapporto contributivo, con ripercussioni sul bilancio dell’Istituto e sulle posizioni previdenziali dei lavoratori. La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento deve essere controbilanciata dall’esigenza dell’impresa di non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati.

Infine, la Corte osserva che il giudice di appello, con accertamento di fatto non sindacabile se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha affermato che nessuna inveritiera dichiarazione fu comunicata all’Inps. Di conseguenza, la variazione operata ha effetto ex nunc. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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